
Nel caso all'attenzione dei giudici milanesi la vicenda riguardava la deduzione di costi infragruppo per il pagamento di royalties. Detti oneri erano cresciuti nel tempo in maniera piuttosto consistente e l'Agenzia delle entrate aveva contestato le operazioni, ritenendo che queste fossero finalizzate ad abbattere la base imponibile della società che effettuava i pagamenti. Da qui il recupero a tassazione della quota eccedente alle royalties originarie. In sede contenziosa la società sottoposta a verifica sosteneva che invece tali aumenti rispondessero a logiche economiche di gruppo, che tenevano conto sia delle maggiori immobilizzazioni e degli ammortamenti, senza quindi alcuna finalità di eludere le imposte. Inoltre, le due società avevano optato per la tassazione di gruppo prevista dalle norme sul consolidato nazionale (articolo 117 del Tuir); pertanto, osservava la ricorrente, le maggiori deduzioni di costi dell'una trovavano compensazione nei maggiori ricavi dell'altra società.
Una tesi condivisa dai giudici tributari meneghini, che affermano come l'aumento delle royalties corrisposte da una società all'altra non fosse in realtà privo di valide ragioni economiche, ma rispondesse a esigenze di natura commerciale esistenti all'interno del gruppo, delle quali l'amministrazione finanziaria deve prendere atto senza indagarne le ragioni specifiche.
La pronuncia si allinea anche all'importante principio espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 1372 del 21 gennaio 2011 (si veda ItaliaOggi del 22 gennaio 2011). In tale occasione gli «ermellini» avevano precisato che la libertà economica delle imprese non può essere limitata per meri motivi fiscali. I giudici di legittimità avevano inoltre precisato che, ai fini dell'elevazione di contestazioni relative a casi di abuso del diritto, è necessario accertare se l'operazione rientra in una ordinaria logica di mercato.
È necessario trovare, quindi, «una giusta linea di confine tra pianificazione fiscale eccessivamente aggressiva e libertà di scelta delle forme giuridiche, soprattutto quando si tratta di attività di impresa». Una posizione che peraltro è stata recepita dall'Agenzia delle entrate, come ribadito a più riprese negli ultimi mesi, laddove è stata fornita agli uffici l'indicazione di avvalersi della clausola generale antiabusiva soltanto in quei casi in cui il tax planning è smaccatamente finalizzato a eludere il fisco, in assenza di qualsiasi valida ragione economica delle operazioni o dei negozi giuridici.