
Termini per il pagamento. Il nuovo dm 52/2011 (pubblicato sul S.o. n. 107 alla G.U. del 26 aprile 2011 n. 95) stabilisce che dal corrente anno in poi il pagamento del contributo dovrà essere effettuato entro il 30 aprile. Il pagamento si riferisce all'anno solare di competenza, dunque al periodo mobile intercorrente fra tale giorno dell'anno e il corrispondente giorno dell'anno successivo. Ma il mancato pagamento entro la prossima scadenza del 30 aprile 2011 potrebbe non essere giuridicamente sanzionabile. Ciò in quanto il nuovo dm Ambiente 52/2011 entra in vigore (sostituendo i precedenti 5 decreti «Sistri») solo l'11 maggio 2011, dunque dopo la scadenza del citato termine, facendo così salve le disposizioni dell'attuale dm Ambiente 22 dicembre 2010 (uno dei 5 decreti «Sistri» in sostituzione) che sanciscono l'operatività delle sanzioni per l'inosservanza delle norme Sistri solo dal 1° giugno 2011.
Importo. L'ammontare del contributo è dal nuovo dm 52/2011 (in maniera pedissequa ai decreti uscenti) determinato da diverse variabili, alcune di ordine generale, altre declinate sui singoli soggetti obbligati. Costituiscono variabili di ordine generale la quantità di attività svolte (produzione, trasporto, eccetera) e il numero di dispositivi «usb» (le chiavette necessarie all'invio telematico delle informazioni al Sistri) utilizzato. Costituiscono invece variabili particolari, relative al tipo di attività svolta, le seguenti: numero di veicoli adibiti al trasloco dei rifiuti ed il quantitativo dei beni a fine vita spostati (per l'attività di trasporto); numero di addetti per unità locale (per attività di produzione o semplice detenzione di rifiuti); numero di abitanti (per i comuni); quantitativo di rifiuti gestiti (per recuperatori e smaltitori). Costituisce un'eccezione l'importo annuo dovuto da consorzi, intermediari, associazioni imprenditoriali, centri di raccolta, determinato in misura fissa.
Modalità pagamento. Il pagamento può essere effettuato mediante versamento diretto presso la competente Tesoreria provinciale dello Stato, tramite conto corrente o bonifico bancario, utilizzando le coordinate indicate sul portale www.sistri.it
Sanzioni. Le sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento del contributo sono quelle stabile dal dlgs 152/2006 (articolo 260-bis), «mitigate» dal successivo dlgs 205/2010 (articolo 39). In sede di «primo periodo di applicazione» delle nuove norme in parola, stabilisce infatti il dlgs 205/2010 (l'ultimo provvedimento di modica del Codice ambientale), che l'omesso pagamento del contributo nei termini previsti è punito, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo: con una sanzione pari al 5% dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica fino al 30 giugno del 2011; con una sanzione pari al 50% dell'importo annuale se l'inadempimento si verifica o comunque si protrae nel periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011. Il pieno regime sanzionatorio previsto dal dlgs 152/2006 prevede invece una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 15 mila euro, che sale a 90 mila in caso di rifiuti pericolosi. Con annessa sospensione del servizio e «rideterminazione del contributo annuale» tenendo conto dei mancati tempestivi pagamenti pregressi.