L'art. 14 della legge n. 448/1998 stabilisce che, con effetto dal 1° gennaio 1999, ferme restando le maggiorazioni previste in materia di regolamentazione rateale dei debiti contributivi e di sanzioni, in caso di ritardato od omesso versamento degli stessi, per la determinazione del tasso di interesse di differimento e di dilazione è preso a base il Tasso ufficiale di riferimento (Tur). Essendo la misura del Tur fissata a partire dal 13 aprile in misura pari all'1,25%, ne consegue che gli interessi di dilazione da applicare alle rateazioni concesse dalla suddetta data deve essere calcolato sulla base del nuovo tasso del 7,25% (Tur maggiorato di sei punti, come previsto dall'art. 3, comma 4, della n. 402/1996).
La nuova misura del tasso degli interessi di dilazione comporta anche un adeguamento, con decorrenza 13 aprile, dell'aliquota di calcolo delle somme aggiuntive:
- per il ritardato pagamento di inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini, oppure spontaneamente denunciate entro l'anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1° ottobre 2000, la sanzione è pari al Tur (1%) maggiorato di 5,5 punti e, quindi, al 6,75% annuo;
- per il mancato pagamento dei contributi accertati dall'ente, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza, oppure denunciati entro l'anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso è pari al 30% annuo;
- per le inadempienze dovute a incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi e a condizione che il pagamento avvenga nei termini fissati dall'ente impositore, è pari al Tur maggiorato di 5,5 punti e quindi al 6,75% annuo.
