È quanto reso noto dalla Direzione centrale per il sistema informativo del ministero dell'economia, nel testo della nota n.50/2011, con la quale si forniscono chiarimenti in ordine alla (mancata) maggiorazione dell'addizionale regionale all'Irpef anno 2010, per i residenti in Calabria, Campania, e Molise e alle conseguenti modalità di regolarizzazione.
Tutto questo bailamme è dovuto al fatto che per tali regioni, alle prese con i piani di rientro dei deficit della sanità, per effetto delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 86 della legge finanziaria 2010, dovevano (il condizionale, qui, è d'obbligo), con effetto dall'1.1.2010, provvedere all'applicazione della maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale Irpef, nella misura dello 0,30 per cento rispetto a quella vigente al 31.12.2009.
Pertanto, al fine di applicare correttamente le aliquote regionali, come ogni anno, la direzione dei sistemi informativi del Mineconomia, in fase di elaborazione e rilascio dei modelli Cud, ha proceduto alla consultazione dei siti istituzionali delle regioni interessate. E quando il Mineconomia lo ha fatto, sui siti internet delle regioni interessate «non risultavano variazioni delle aliquote». Mentre sul sito internet della Regione Lazio, anch'essa interessata alla maggiorazione dell'addizionale, ciò è avvenuto correttamente.
La conseguenza è che in ambiente Sptweb (il portale del Mineconomia che gestisce i pagamenti degli stipendi dei dipendenti della Pubblica amministrazione e l'assistenza fiscale al predetto personale) i sostituti d'imposta hanno, di fatto, trovato le «vecchie» aliquote, trattenendo, per i residenti in tali regioni, «somme in misura inferiore a quella dovuta». Si tratta, pertanto, di dover recuperare tale differenza. Ecco che la nota del Mineconomia rileva come, in tali casi, «è espressamente previsto l'obbligo di dichiarazione dei redditi». Motivo per cui, i dipendenti interessati sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi 2011, anno d'imposta 2010, «al fine di regolarizzazione della suddetta aliquota e al pagamento della differenza d'imposta dovuta». Anche coloro che, per legge, non sono tenuti a presentarla. Si pensi a un lavoratore dipendente o pensionato che non deve esercitare alcuna detrazione fiscale e che possiede solo la prima casa di abitazione.
Quindi, «per evitare futuri accertamenti da parte dell'Agenzia delle entrate», prosegue la nota ministeriale, tutti gli uffici responsabili del trattamento economico, dovranno fornire indicazioni ai soggetti amministrati, residenti nelle regioni interessate, sulle modalità di regolarizzazione dell'addizionale regionale all'Irpef per l'anno 2010.
