
Recessione e condizioni. D'accordo, c'è la recessione. Ma contro i rischi di default esistono gli ordinari rimedi di sostegno alle imprese e all'occupazione: dalla cassa integrazione ai prepensionamenti, fino alla mobilità. Senza dimenticare gli incentivi e i sostegni al reddito che invece presuppongono un accordo datore-dipendenti, come i contratti solidarietà. In questo quadro la disdetta del Ccnl da parte dell'azienda non può avere conseguenze valide perché è escluso che l'istituto si possa applicare alle parti del rapporto di lavoro individuale. Il singolo datore, ricorrendone le condizioni, può invece ben recedere dall'accordo integrativo aziendale. Ma ciò solo in quanto firmatario. E la facoltà va naturalmente riconosciuta anche ai sindacati locali dei lavoratori, in qualità di organizzazioni che hanno sottoscritto il contratto aziendale.
Rinnovo tacito. Il presupposto da cui muove l'azienda secondo cui il singolo datore di lavoro potrebbe disdettare il contratto collettivo risulta del tutto infondato: fallisce, insomma, il tentativo di far passare la tesi che il recesso sarebbe consentito dal nostro ordinamento. In mancanza di disdetta a opera delle parti legittimate a farlo, vale a dire le organizzazioni datoriali o dei lavoratori, il Ccnl deve intendersi rinnovato di anno in anno. Confermata la decisione in base alla quale l'azienda è condannata a pagare in favore della dipendente le differenze retributive connesse all'applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria. Inutile invocare a sostegno dell'illegittima disdetta «la rovinosa situazione economico-produttiva» in cui versava l'azienda tessile, gestita da una società siciliana. Inconferente il richiamo all'articolo 1467 del codice civile («Contratti a prestazioni corrispettive»). Al datore non resta che pagare.