Consulenza o Preventivo Gratuito

Niente Iva sulla formazione

del 19/04/2011
di: di Roberto Rosati
Niente Iva sulla formazione
Niente Iva sulla formazione dei mediatori: i corsi organizzati dagli enti abilitati dal ministro della giustizia fruiscono dell'esenzione dal tributo prevista per le prestazioni educative e didattiche. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 47 del 18 aprile 2011, rispondendo a un quesito che mirava a conoscere il trattamento applicabile, ai fini dell'Iva, alle quote di iscrizione all'attività formativa per mediatori professionisti svolta da una camera arbitrale e di conciliazione iscritta nel registro degli enti abilitati a svolgere detta attività, previsto dal decreto del ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.

Nella risoluzione, l'Agenzia ha osservato che l'art. 10, primo comma, n. 20), del dpr 633/72, che esenta dall'Iva le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus, richiede l'esistenza di due requisiti:

- uno oggettivo, attinente al carattere educativo o didattico delle prestazioni

- l'altro soggettivo, concernente la figura del prestatore, che deve essere un istituto o scuola riconosciuti da pubbliche amministrazioni, oppure una Onlus.

In ordine al secondo requisito, come chiarito recentemente anche nella risoluzione n. 53/2007, il riconoscimento del prestatore può provenire, per ragioni di specifica competenza, da un'amministrazione dello stato diversa da quella scolastica e deve riguardare specificamente il corso educativo o didattico che l'organismo intende realizzare.

La disciplina interna è conforme con quella comunitaria. L'art. 132, primo comma, lett. i) della direttiva n. 112 del 2006, nel prevedere il trattamento di esenzione delle prestazioni educative e didattiche, comprese quelle di formazione o riqualificazione professionale, individua i prestatori idonei con la generica dizione di organismi, specificando che tali organismi devono avere natura di diritto pubblico o essere riconosciuti dallo stato come aventi finalità didattiche.

Venendo alla fattispecie, l'Agenzia è dell'avviso che per i corsi di formazione organizzati dalla camera arbitrale e di conciliazione di cui al quesito, finalizzati all'accesso alla professione di mediatore, il requisito del riconoscimento richiesto dalla norma possa ritenersi soddisfatto in quanto si tratta di corsi autorizzati dal ministero della giustizia e, dunque, assoggettati alla attività di controllo e vigilanza del dicastero. Questa interpretazione, conclude l'Agenzia, è supportata inoltre dall'ampia formulazione del dm 18 ottobre 2010, che oltre a individuare e disciplinare i criteri per l'iscrizione degli enti abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori, considera iscritti di diritto gli organismi già accreditati ai sensi del citato decreto ministeriale n. 222/2004. Pertanto i proventi derivanti dallo svolgimento dei corsi in esame fruiscono del trattamento di esenzione dall'Iva disposto dal richiamato art. 10, dpr n. 633/72.

vota