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La proroga delle rate concede il bis

del 19/04/2011
di: di Andrea Bongi
La proroga delle rate concede il bis
La rateazione in proroga si ottiene solo dimostrando il peggioramento della situazione di difficoltà rispetto al momento di formulazione dell'istanza originaria. È questa la condizione necessaria per accedere al beneficio dell'ulteriore slittamento delle rateazioni già concesse nelle ipotesi di mancato pagamento della prima o di due rate successive da parte dei debitori che hanno subito un «temporaneo peggioramento» della loro situazione di difficoltà così come disposto dall'articolo 2, comma 20, del dl n. 225/2010. L'individuazione del concetto di temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà varia a seconda della tipologia di debitore e dell'ammontare del debito secondo un criterio analogo a quello che vige per la presentazione delle originarie istanze di rateazione. Le suddette istruzioni operative e i modelli attraverso i quali presentare le istanze stesse sono contenute nella direttiva Equitalia n. 12/2011 del 15 aprile scorso. Grazie a tali istruzioni diventa ora possibile per i debitori utilizzare la procedura di proroga di una rateazione già concessa alla data di entrata in vigore del citato provvedimento (27/2/2011) in presenza del mancato pagamento della prima o di due rate successive causato dal peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione. In presenza delle condizioni suddette il concessionario della riscossione può prorogare ulteriormente il piano di dilazione per un periodo massimo di 72 mesi.

Le istanze. La presentazione dell'istanza di ulteriore proroga sarà considerata tempestiva se presentata entro il 30 giugno 2011, o tardiva se presentata oltre tale termine. La qualificazione dell'istanza – tempestiva o tardiva – farà variare gli effetti in capo al debitore. In caso di istanza presentata entro il 30 giugno prossimo, si produrranno i seguenti effetti: non verranno revocate le eventuali misure cautelari già adottate dal concessionario della riscossione né sarà inibito l'avvio di azioni revocatorie il cui mancato esercizio potrebbe costituire un pregiudizio per la riscossione. L'istanza inibirà però l'avvio di nuove azioni cautelari e sospenderà la prosecuzione di quelle già in corso. Il debitore, nonostante la presentazione di istanza tempestiva, non perderà tuttavia la qualifica di soggetto inadempiente ex articolo 48-bis del dpr 602/73. In presenza di rimborsi a favore del debitore, l'eventuale rateazione in proroga verrà concessa solo per l'importo al netto delle somme oggetto di rimborso che verranno prioritariamente imputate ad estinzione dell'originario programma di dilazione del debito. L'istanza tardiva di proroga della rateazione produrrà gli effetti già visti per le istanze tempestive ma non sospenderà le procedure esecutive che il concessionario della riscossione potrebbe già aver avviato a seguito del mancato rispetto del piano originario di dilazione.

Il temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà. La prova di tale situazione varia a seconda dell'importo del debito e della tipologia di soggetto debitore.

Se l'istanza di ulteriore proroga riguarda una rateazione inferiore a 5 mila euro la stessa sarà concessa su semplice richiesta motivata del debitore che attesti di trovarsi in una situazione di difficoltà peggiore rispetto a quella in cui si trovava al momento della presentazione dell'istanza originaria.

Se l'importo per il quale si chiede l'ulteriore proroga è invece superiore a 5 mila euro occorre distinguere, così come avviene per la presentazione originaria, fra persone fisiche e titolari di ditte individuali in regime fiscale semplificato e altre categorie giuridiche di soggetti (società di capitali, cooperative etc). Nel primo caso (persone fisiche e ditte individuali semplificate) occorrerà attestare il peggioramento della situazione di difficoltà tramite la presentazione di un nuovo modello Isee di valore inferiore a quello allegato all'originaria istanza di dilazione. Se non è ancora trascorso il periodo di validità annuale del modello Isee si potrà dimostrare soltanto l'esistenza di eventi posteriori che hanno determinato una radicale modifica, in senso negativo, della situazione reddituale e patrimoniale del debitore. Per le atre categorie giuridiche di soggetti l'istanza di rateazione in proroga dovrà evidenziare il temporaneo peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà attraverso un deterioramento dei valori dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa calcolati sulla base di una situazione economico patrimoniale aggiornata.

La direttiva in commento fornisce infine anche una serie di ulteriori indicazioni operative valide per tutte le rateazioni sia ordinarie che in proroga.

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