
Lo ha stabilito la sezione tributaria della Corte di cassazione che, con la sentenza 8626 di ieri, ha respinto il ricorso di un professionista che, per il '93, non aveva dichiarato i redditi effettivamente percepiti, usando il criterio di competenza e non quello di cassa.
In particolare gli Ermellini, interpretando l'articolo 54 del Tuir, hanno affermato che La lettera della norma è chiara e non ammette interpretazioni diverse da quella secondo la quale i compensi vanno sottoposti a tassazione in relazione all'anno in cui sono stati percepiti. Correttamente pertanto il giudice dell'appello ha ritenuto che i « redditi da lavoro autonomo, anche se assoggettati a ritenuta d'acconto, vanno dichiarati secondo il principio di cassa e non di competenza». In sostanza manca una base normativa sulla quale fondare la diversa interpretazione sostenuta dal ricorrente, né tale può essere considerata I'art. 67 del dpr 600/73 che ha introdotto il principio del divieto di doppia imposizione fiscale.
Infatti la disposizione, ricordano i giudici, prece espressamente che «il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo dì imposta, anche sotto forma dì partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde».
Ma non era ancora tutto. A questo si aggiunge, ha infine motivato il Collegio di legittimità, che l'imposta disciplinata ha natura di imposta progressiva e non fissa: ciò comporta che l'aliquota applicabile potrebbe variare passando da un anno all'altro, in virtù del totale degli importi sottoposti a tassazione e che, pertanto, non può considerarsi irrilevante, sotto il profilo delle conseguenze tributarie l'applicazione del principio di competenza in luogo di quello di cassa.