Quindi, fermo restando il limite di 1 milione di euro, l'effettivo risparmio di imposta è modulato in relazione alle specifiche caratteristiche ed alla specifica fiscalità del soggetto. Ad esempio, per i soggetti Ires, dovrà essere calcolato il 27,5 per cento dell'importo della variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione. Per gli imprenditori individuali si dovrà di fatto isolare il reddito di impresa rispetto agli altri redditi mentre, per le società di persone, si dovrà tenere conto del risparmio di imposta dei soci analogamente alle società trasparenti. In ogni caso, la variazione in diminuzione del reddito d'impresa non dovrà comportare un risparmio d'imposta effettivo, comprese le addizionali regionali e comunali (ove applicabili), superiore all'importo risultante dall'applicazione della suddetta percentuale al risparmio d'imposta indicato nella comunicazione validamente presentata all'Agenzia delle entrate. Naturalmente, come è sempre stato precisato dall'amministrazione finanziaria in occasione di agevolazioni similari (ad esempio la cosiddetta Tremonti), la variazione in diminuzione potrà anche generare una perdita riportabile con le modalità ordinarie previste dal testo unico delle imposte sui redditi. Peraltro, l'evidenziazione di una perdita fiscale, soprattutto in relazione ad altre norme recentemente introdotte sempre dalla manovra estiva, attiene a dei profili che possono essere di estrema delicatezza. Si pensi, ad esempio, alla possibilità di riporto a nuovo senza limiti di tempo come previsto dall'art. 84 del Tuir rispetto a quanto previsto in materia di perdite sistemiche.
I versamenti di imposta. Per l'anno 2010 il termine per l'asseverazione relativamente alla agevolazione è il 30 settembre 2011, il saldo di imposta relativo allo stesso anno (cioè il prossimo versamento da effettuare tra giugno e luglio 2011) non potrà tenere conto della agevolazione. La circolare rammenta come, una volta integrati i presupposti entro il 30 settembre 2011 ed evidenziata l'agevolazione nel modello UNICO 2011, si potrà recuperare il versamento del saldo «eccedente» secondo le modalità ordinarie. In linea di principio, il passaggio della circolare sembrerebbe affermare come il recupero effettivo del maggior versamento effettuato potrà essere scomputato come eccedenza senza che sussista la possibilità «diretta» e cioè tenendo conto dell'agevolazione comunque spettante e che in astratto è possibile determinare comunque entro il termine di versamento da effettuare relativamente al modello Unico 2011. Più in generale la circolare rammenta come: l'agevolazione opera ai fini delle imposte sui redditi (Irpef e Ires), con esclusione quindi dell'Irap e, in base alle previsioni normative, può essere fruita «esclusivamente» in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili accantonati, senza incidere sul calcolo degli acconti dovuti per il medesimo periodo di riferimento; gli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo devono essere determinati secondo le modalità ordinarie, al lordo dell'agevolazione, assumendo, cioè, come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni agevolative.
