a) titolo;
b) destinatari della relazione;
c) identificazione del bilancio oggetto di revisione legale;
d) identificazione del quadro delle regole di redazione che la società applica o dovrebbe applicare;
e) identificazione delle diverse responsabilità facenti capo ai redattori del bilancio ed al revisore incaricato della revisione legale;
f) descrizione della natura e della portata della revisione svolta, precisando:
- la portata della revisione e i principi e criteri osservati per la revisione stessa;
- una descrizione del lavoro svolto e se esso fornisce una ragionevole base per esprimere il giudizio;
- un riferimento alla revisione relativa al bilancio del precedente esercizio, per quanto riguarda i dati comparativi di esso;
g) espressione del giudizio sul bilancio, precisando:
- se esso è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione;
- se esso rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio;
- analiticamente, i motivi di un eventuale giudizio diverso da quello positivo;
h) eventuali richiami di informativa che non costituiscono rilievi;
i) espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio;
j) data e luogo di emissione;
k) sottoscrizione del revisore.
Tali elementi sono ovviamente coerenti con le previsioni di cui all'art. 14 del dlgs, che stabilisce i compiti precisi del revisore legale, che consistono nell'emissione della relazione con espressione del giudizio sul bilancio e, nel corso dell'esercizio, nella verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
Per quel che concerne il giudizio, cuore della relazione di revisione, questo sarà senza rilievi se il bilancio:
- è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione;
- rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio.
Le seguenti circostanze possono portare alla situazione patologica di un giudizio diverso da uno senza rilievi:
a) disaccordi con gli amministratori riguardanti l'accettabilità dei principi contabili utilizzati, i loro metodi di applicazione o l'adeguatezza delle informazioni fornite nel bilancio;
b) limitazioni al lavoro di revisione;
Le circostanze descritte al punto a) possono portare a un giudizio con rilievi o a un giudizio negativo. Le circostanze descritte al punto b) possono portare a un giudizio con rilievi o alla dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio.
L'art. 14 del dlgs, al comma 3, stabilisce che in caso di giudizio con rilievi o negativo, o in caso di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, il revisore debba analiticamente illustrare i motivi della sua decisione; nel PR 002 viene precisato come sia consigliabile, a meno che ciò sia praticamente impossibile, inserire nella relazione anche la quantificazione dell'effetto sul bilancio.
Infine, anche se non previsto dal PR 002, appare rilevante la situazione di un collegio sindacale incaricato dell'attività di revisione, nel quale uno dei sindaci ha una posizione dissenziente rispetto alla maggioranza dell'organo. In tale caso si è dell'opinione che la disciplina dell'art. 15 del dlgs 39, concernente le responsabilità del revisore, imponga che la relazione emessa ai sensi dell'art. 14 del dlgs venga sottoscritta comunque da tutti i componenti del collegio, inserendo all'interno della relazione la segnalazione dell'esistenza del dissenso. Con tale modalità, i soci chiamati ad approvare il bilancio, avranno piena contezza dell'esistenza del dissenso sin dal momento del deposito della relazione del revisore presso la sede sociale nei termini previsti dall'art. 2429 c.c. e potranno quindi esprimere il loro voto nell'assemblea disponendo di completa e tempestiva informativa.
Stefano Pizzutelli
Adc Frosinone
