
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza numero 15065 depositata ieri, ha confermato la condanna nei confronti dell'amministratore di un'azienda fallita accusato, fra l'altro, per bancarotta documentale.
In queste interessanti motivazioni la quinta sezione penale ha spiegato che «in tema di bancarotta fraudolenta documentale, tutte le scritture, obbligatorie e facoltative (o anche atipiche) possono essere oggetto materiale del reato che, si focalizza sull'evento previsto dalla norma inteso quale insuscettibilità alla ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Pertanto l'osservazione che le annotazioni non siano considerate obbligatorie ma meramente ausiliari non rileva nella valutazione della condotta illecita». E, in particolare, per quanto attiene alle schede di mastro, è noto che pur trattandosi di scritture non direttamente previste dal codice, assolvono a un insostituibile scopo identificativo delle operazioni riportate sul libro Giornale (con tecnica esclusivamente cronologica e non per quadro di complessivi movimenti rapportati a un soggetto). Del resto l'art. 2214 co. 1 cod. civ. prevede la necessità di conservazione di ogni scrittura che sia richiesta dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e la scienza commercialistica attesta che senza l'ausilio di queste schede è impossibile la redazione di un bilancio credibile. I rilievi del consulente sono stati ritenuti logici dai giudici che rammentano «la totale assenza di questo strumento nei rapporti con fornitori e clienti e la pratica impossibilità ad addivenire a una completa ed esauriente rappresentazione di movimenti».
Non solo. La Cassazione ha inoltre ribadito che l'amministratore di fatto risponde anche nel caso in cui non abbia partecipato attivamente al dissesto finanziario dell'impresa non abbia impedito ad altri di generarla.