A questa importante conclusione è giunta la Corte di cassazione che, con la sentenza numero 15139 del 12 aprile 2011, ha accolto il ricorso di un uomo condannato per omicidio e che chiedeva la revisione del processo perché avrebbe dovuto essere acquisita una nuova prova scientifica. In particolare, la difesa aveva chiesto una consulenza tecnica antropometrica svolta dal consulente di parte sul Dvd estrapolato dall'originale supporto Vhs, contenente le riprese della rapina. Dunque, ha spiegato il Collegio, «la novità della prova scientifica può essere correlata all'oggetto stesso dell'accertamento oppure al metodo scoperto o sperimentato, successivamente a quello applicato nel processo ormai definito, di per sé idoneo a produrre nuovi elementi fattuali. In questo secondo caso al giudice spetta stabilire se il nuovo metodo applicato alle emergenze processuali già acquisite sia in concreto produttivo di effetti diversi rispetto a quelli già ottenuti e se i risultati cosi conseguiti, o da soli o insieme con le prove già valutate, possano far sorgere il ragionevole dubbio della non colpevolezza della persona di cui è stata affermata la penale responsabilità con una sentenza passata in giudicato». Il Collegio di legittimità ha fatto un altro passo avanti dettando un vero e proprio vademecum delle attività a carico del giudice che si trova a decidere su una revisione: sulla base delle considerazioni sinora svolte, scrivono ancora i giudici, «è possibile affermare che il vaglio, da parte del giudice, della novità della prova scientifica in sede di revisione si articola in cinque diversi momenti: a) l'apprezzamento della novità del metodo introdotto; b) la valutazione della sua scientificità; c) l'applicazione del nuovo metodo scientifico alle risultanze probatorie già vagliate, alla stregua delle pregresse conoscenze, nel processo già celebrato; d) il giudizio di concreta novità dei risultati ottenuti grazie al nuovo metodo: e) la loro valutazione nel contesto delle prove già raccolte nel precedente giudizio allo scopo di stabilire se essi sono idonei a determinare una decisione diversa rispetto a quella di condanna già intervenuta». Insomma processo tutto da rifare quello di un 52enne di Trento condannato all'ergastolo dalla Corte d'assise d'appello di Venezia con l'accusa di omicidio e rapina. Secondo la difesa non era stata acquisita al processo una registrazione fondamentale che avrebbe potuto portare all'assoluzione dell'imputato. Di più. Sulla registrazione il consulente avrebbe dovuto fare una valutazione antropometrica, con una nuova tecnica. La richiesta di revisione del provvedimento era stata respinta dai giudici trentini. Contro questa decisione l'uomo ha fatto ricorso in Cassazione ottenendo una vittoria importante. Infatti ora l'Appello andrà celebrato alla luce delle nuove tecniche di valutazione della prova scientifica della registrazione della rapina finita in omicidio.
