Scarto di lavorazione - Inutile fare i furbi: è vietata, eccome, la 6MAM, derivato dell'oppio e isomero (anzi «monoestere») della morfina. Confermata la condanna a carico dello spacciatore marocchino anche se la monoacetilmorfina, di per sé, non è indicata espressamente nelle tabelle ministeriali di cui al Dpr 309/90. È vero, la norma penale incriminatrice impone un principio di tassatività. E in Italia manca una nozione farmacologica di sostanza stupefacente: il legislatore ha scelto una nozione legale di droga tanto che risultano illecite tutte sole le sostanze indicate negli elenchi ministeriali. Il fatto è che le tabelle contengono un esplicito rinvio «inclusivo» ai derivati delle sostanze citate («qualsiasi forma stereoisomeria») tale da rendere queste ultime implicitamente ricomprese. Alle sostanze oppiacee naturali che possono essere estratte dal papavero sonnifero, in particolare, il legislatore affianca e assimila: gli alcaloidi estraibili dall'oppio e dal sostanze oppiacee; le sostanze ottenibili per sintesi chimica dalle precedenti; le sostanze ottenibili nello stesso modo e riconducibili, per struttura chimica o per effetti a quelle oppiacee; le sostanze che costituiscano «eventuali intermedi» per la loro sintesi.
Effetto dirompente - La 6MAM, fra l'altro, è una sostanza che risulta difficile ottenere dal momento che richiede una difficile sintesi in laboratorio: se si trova sul mercato, dunque, è perché può costituire uno scarto di lavorazione, quando «fallisce» la raffinazione della morfina da trasformare in eroina, e ha peraltro effetti più dirompenti delle altre due: presenta elevata infatti affinità per il tessuto cerebrale ed è capace di produrre, da sola, effetti assai più veloci e potenti.
