«È quindi», scrive Piazza Cavour, «la commissione del fatto che dev'essere presa in considerazione al fine di accertare l'applicabilità della sanzione e per fatto deve intendersi ciò che costituisce reato». Fra l'altro questo discorso vale sul fronte della corruzione. Infatti, spiega ancora il Collegio di legittimità, «quando alla promessa corruttiva faccia seguito la dazione/ricezione dell'utilità è solo tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione». D'altra parte, hanno poi aggiunto i giudici con l'Ermellino, «seguendo la tesi difensiva - che nella specie non mette in discussione il momento consumativo del reato, successivo all'entrata in vigore del dlgs 231/2001 - si avrebbe l'effetto, certamente paradossale, di poter applicare alla società sia le sanzioni pecuniarie che quelle interdittive, ma non quella della confisca, anch'essa prevista dall'art. 9 dlgs cit. L'errore di questa impostazione consiste proprio nello spostare, arbitrariamente, la confiscabilità del profitto dal momento consumativo del reato, al momento di percezione del profitto stesso, mentre, così come accade per le altre sanzioni, è sempre e solo l'accertata consumazione del reato che determina la possibilità di acquisizione coattiva del profitto illecitamente conseguito. Discorso analogo deve valere con riferimento al sequestro finalizzato alla confisca di cui all'art. 19 dlgs cit.». Ma non è tutto. Le motivazioni depositate ieri segnano una parziale inversione di rotta rispetto a quanto affermato da Piazza Cavour con la sentenza 316 del 2007 che aveva decretato l'irretroattività assoluta della 231. Ma, dice la sesta sezione penale, in quell'occasione era stato esaminato un altro reato, una truffa. Qui si tratta di una corruzione.
