Le motivazioni del rinvio. Il Tar del Lazio si è pronunciato sui due ricorsi presentati, rispettivamente dall'Oua, da alcuni ordini forensi e associazioni di categoria, e dall'Unione delle camere civili, contro i ministeri della giustizia e dello sviluppo economico. Con l'intervento, ad opponendum, dell'Associazione avvocati per la mediazione (Apm), di Adr center spa, dell'Associazione italiana dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Aidc) e dell'Unione nazionale dei giovani dottori commercialisti. Il Tribunale amministrativo ha dichiarato rilevante «e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art 5 del dlgs n. 28 del 2010», e in particolare del comma 1, primo periodo, che introduce a carico di chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa alle controversie nelle materie espressamente elencate l'obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione; del secondo periodo, che prevede che l'esperimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e del terzo periodo, laddove dispone che l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d'ufficio dal giudice. Per i giudici amministrativi è altresì rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del dlgs n. 28 del 2010, comma 1, laddove dispone che abilitati a costituire organismi di conciliazione sono gli enti pubblici e privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza. «In particolare», si legge nell'ordinanza, «le disposizioni risultano in contrasto con l'art. 24 della Costituzione nella misura in cui determinano una incisiva influenza da parte di situazioni preliminari e pregiudiziali sull'azionabilità in giudizio di diritti soggettivi e sulla successiva funzione giurisdizionale statuale, su cui lo svolgimento della mediazione variamente influisce». Il contrasto con l'art. 77 della Costituzione, invece, risulta dal «silenzio serbato dal legislatore delegante in tema di obbligatorietà ( ) nonché tenuto conto del grado di specificità di alcuni principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega, art. 60 della l. 69/09, che risultano stridenti con le disposizioni stesse».
Le reazioni. «È la conferma di quanto abbiamo sempre sostenuto», afferma il presidente dell'Oua, Maurizio de Tilla, «siamo soddisfatti di questa decisione, è in gioco la natura stessa della nostra giustizia civile pubblica e il ministro deve aprire a questo punto il confronto con gli avvocati». Dello stesso avviso Guido Alpa, presidente del Consiglio nazionale forense. «È una decisione di notevole importanza», sottolinea, «che conferma i dubbi da noi sollevati». Secondo il segretario generale dell'Anf, Ester Perifano, «è indispensabile a questo punto un intervento del governo». Mentre Lorenza Morello, presidente di Apm, afferma che «il Tar del Lazio ha semplicemente sospeso il giudizio, se avesse trovato veramente fondate le motivazioni dell'Oua avrebbe invece bloccato la legge». Infine, a parere di Marco Rigamonti, presidente di Aidc, «sarebbe folle e insensato in un paese già avaro di riforme tornare indietro per basse ragioni corporativistiche».
