Il decreto, nel recepire la direttiva 114, mutua l'approccio finalizzato soprattutto alla valutazione di impatto del disservizio causato alla popolazione dal guasto (si pensi al black out del 28 settembre 2003) o dalla distruzione dell'opera, sia con riferimento all'escalation dell'evento rispetto al settore in cui si inserisce l'infrastruttura, sia con riguardo al cosiddetto «effetto domino» sul resto delle attività del Paese. Il decreto recepisce le nozioni di Infrastruttura critica (Ic) e di Infrastruttura critica europea (Ice): la prima è quella «essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione e il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo in quello Stato, a causa dell'impossibilità di mantenere tali funzioni»; la seconda è quella ubicata in paesi Ue «il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un significativo impatto su almeno due Stati membri». A decidere quali infrastrutture devono essere classificate Ice, entro un anno, sarà il Nucleo interministeriale situazione e pianificazione (Nisp) con il supporto di una struttura tecnica (la c.d. «struttura responsabile») che sarà individuata con Dpcm e che dovrà curare i rapporti con la Commissione europea e ogni informazione con i soggetti coinvolti. Oltre a definire le direttive interministeriali sui parametri integrativi di protezione, il Nisp dovrà effettuare una valutazione, entro un anno dalla designazione di un'Ice, delle possibili minacce nei riguardi del sottosettore nel cui ambito opera l'Ice designata e, ogni due anni, elaborare i dati generali sui diversi tipi di rischi, minacce e vulnerabilità dei settori in cui vi è un'Ice designata. Per ogni ice sarà elaborato, nel rispetto dei parametri riportati nell'Allegato B al decreto, un Piano di sicurezza dell'operatore (Pso), in cui sono identificati gli elementi che compongono l'infrastruttura critica evidenziando per ognuno di essi le soluzioni di sicurezza esistenti, ovvero quelle in via di applicazione. L'operatore di una Ice designata, nel termine di 30 giorni dalla designazione, comunichi al prefetto competente, al proprietario e alla struttura responsabile, il nominativo di un funzionario designato quale «punto di contatto» in materia di sicurezza, anche per i paesi europei. Viene anche chiarito che la definizione di Ice non comporta che per l'infrastruttura così qualificata si applichino deroghe alle procedure ordinarie previste dal Codice dei contratti pubblici.
