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Ecobenefici senza cumulo

del 09/04/2011
di: di Fabrizio G. Poggiani
Ecobenefici senza cumulo
Nessuna comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate per l'ottenimento del beneficio del 55%. E, per le opere che possono usufruire di più bonus, sia di natura fiscale che di natura incentivante, si rende necessario scegliere quale agevolazione ottenere, stante il divieto generale di cumulabilità dei benefici. Queste alcune delle risposte a quesiti più frequenti (Faq) pubblicate dall'Enea e scaricabili all'indirizzo www.enea.it, nella sezione concernente «Informazioni sulle detrazioni fiscali».

Comunicazione preventiva. Tra le più interessanti, stante l'assenza di precisazioni specifiche, appare quella (Faq n. 2) che conferma l'assenza dell'obbligo di invio, all'Agenzia delle entrate, di una comunicazione preventiva, come avviene per la detrazione del 36% sulle ristrutturazioni, se il contribuente vuole beneficiare della detrazione del 55%, destinata a sostenere le spese per il risparmio energetico; sul punto, l'ente sottolinea, tuttavia, che risulta necessario, in tale ultimo caso, inoltrare all'Enea entro 90 giorni dal termine dei lavori, una copia dell'attestato di qualificazione energetica ed una scheda informativa degli interventi realizzati.

Spese ripartite. Sul punto, un'ulteriore risposta (Faq n. 59) riguarda la modalità di effettuazione della comunicazione appena indicata, entro i 90 giorni dalla fine dei lavori, in presenza di chiusura degli stessi, ma con spese residuali (quelle, in particolare, del professionista tecnico) ancora da sostenere nel rispetto dei preventivi acquisiti; l'ente si allinea alle indicazioni fornite con apposito documento di prassi (r.m. 244/2007) delle Entrate confermando che a nulla rileva l'effettuazione dei pagamenti ma che la data, da cui decorrono i citati 90 giorni per la presentazione della richiesta di detrazione, può essere quella del collaudo dei lavori, della dichiarazione di conformità degli stessi o della denuncia di inizio attività se presentata, con la conseguenza che nella richiesta possono essere inserite tutte le spese, già sostenute o da sostenersi. Inoltre, sempre in ordine alla presentazione della richiesta, l'ente afferma che qualora le spese preventivate non siano state indicate nella documentazione già trasmessa all'Enea, c'è tempo per l'integrazione della dichiarazione fino al prossimo 30 settembre (o, comunque, entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale le spese può essere portata in detrazione), utilizzando lo specifico programma.

Cumulabilità. Stante l'assenza di una specifica norma o chiarimento sul tema, è importante analizzare un'ulteriore risposta (Faq n. 61) sulla possibile cumulabilità delle varie agevolazioni. L'ente, rispondendo ad un contribuente che, avendo subito danni all'immobile in seguito ad eventi sismici, chiedeva se fosse possibile cumulare incentivi per la ricostruzione e le detrazioni del 36 e 55%, ha precisato che il cosiddetto «decreto edifici» (comma 1, dell'art. 10) dispone che dette detrazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni, di qualsiasi natura, nel caso in cui la medesima opera possa essere destinataria di più detrazioni o di altri incentivi diversamente finalizzati. Di conseguenza, in presenza di un rifacimento di un tetto, rientrante nell'ambito dei benefici per la ricostruzione, con installazione di pannelli solari, interessati alla detrazione del 55%, il contribuente potrà suddividere le agevolazioni attribuendo al primo intervento il «bonus ricostruzione» e al secondo la detrazione sul risparmio energetico, tenendo conto della presenza di ulteriori contributi comunitari, regionali e locali destinati alle medesime finalità e non cumulabili. Sul tema della riqualificazione energetica permangono (Faq n. 64), in attesa dello specifico provvedimento (comma 23, art. 4, dpr 59/09), alcune perplessità sulla reale applicazione dell'obbligo di copertura del 50% (o 20%) del fabbisogno di produzione di acqua calda, mentre (Faq n. 68) si conferma la spettanza del 55% solo per le spese riferibili alla parte di edificio esistente, in presenza di ricostruzione e contestuale ampliamento del fabbricato.

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