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Onlus, sanzioni 231

del 09/04/2011
di: di Fabrizio G. Poggiani
Onlus, sanzioni 231
Responsabilità amministrativa delle società anche per le onlus. Con la sentenza n. 11/820, emessa dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Milano, scatta la prima applicazione ad un ente non commerciale della disciplina inerente alla responsabilità amministrativa (dlgs 231/2001). Il gip ha applicato la sanzione pecuniaria a un'organizzazione di volontariato milanese per i reati commessi dai propri rappresentanti legali: la onlus, infatti, non si era dotata di idonei modelli organizzativi, vale a dire quegli accorgimenti previsti dalla legge per evitare la commissione di reati da parte dei dipendenti. Il giudice è intervenuto su alcuni fatti accertati dalla Guardia di finanza che hanno portato all'arresto di uno dei presidenti accusati dell'organizzazione di volontariato e onlus di diritto, ai sensi del comma 8, dell'art. 10, dlgs 460/1997, «Croce San Carlo Onlus» di Milano, sciolta proprio in seguito all'inchiesta e che operava con la pubblica amministrazione, offrendo prestazioni di natura socio-sanitaria. I rappresentanti dell'associazione avevano utilizzato i fondi dell'ente, provenienti dall'incasso delle convezioni sottoscritte e delle sovvenzioni pubbliche, attraverso prelievi girocontati sui c/c personali e con l'utilizzo di carte di credito, per giocare d'azzardo al casinò di Campione, per soggiornare in Brasile e per motivi personali, cedendo, addirittura, quote inesistenti dello stesso ente a un volontario. I danni, emersi nel corso dell'indagine, sono stati rilevanti in quanto la truffa, a carico della pubblica amministrazione, ammonta a circa 2,6 milioni di euro, mentre di notevole entità sono risultati i prelievi per l'utilizzo personale e pari a 177 mila euro l'ammontare del raggiro messo in atto a carico del volontario, a cui erano state vendute le quote (virtuali) dell'ente. Preliminarmente, il giudice adito ha contestato ai rappresentanti, anche in concorso, una serie di reati (314 c.p., 91 c.p.v., 110 e 640, 2° comma n. 1 c.p. e 640-bis c.p.) che hanno portato al patteggiamento della pena in sede di udienza preliminare, stante l'estrema chiarezza emergente «… dalle esaustive e complesse investigazioni svolte dalla Guardia di finanza - Nucleo polizia tributaria di Milano e compendiate nelle numerose informative in atti…». Di conseguenza, stante quanto prescritto dal comma 1, dell'art. 63, dlgs 8/06/2001 n. 231, in presenza di giudizio definitivo in capo agli imputati, legali rappresentanti dell'ente, il giudice per l'udienza preliminare, in ossequio alle disposizioni di cui all'articolo 9 (sanzioni amministrative) e all'articolo 19 (confisca) del medesimo provvedimento, ha applicato la sanzione pecuniaria per un importo pari a 26 mila euro all'ente non commerciale e ha disposto la confisca delle giacenze bancarie e di tutti gli automezzi già oggetto del sequestro preventivo, disposto da giudice delle indagini preliminari il 22 luglio dello scorso anno.

Con particolare riferimento all'associazione presieduta dai soggetti condannati, si è ritenuta corretta l'applicazione delle sanzioni e delle misure interdittive, di cui al dlgs n. 231/2001, come concordate con il pubblico ministero, in quanto l'ente è stato coinvolto nelle attività illecite delineate.

In effetti, è opportuno ricordare che il decreto richiamato (dlgs n. 231/2001) dispone che l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e impone che l'ente (o società) si doti di modelli organizzativi utili a prevenire la commissione di reati da parte dei propri dipendenti e/o rappresentanti.

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