La materia è regolata, ai fini della determinazione del reddito della società erogante, dall'articolo 105 del Tuir. Il comma 1 stabilisce che gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto del personale dipendente «sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio». Il successivo comma 4 fa rientrare nell'ambito operativo della norma anche «gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all'art. 17 comma 1, lettere c), d), e f)»: tra cui, appunto, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e quantitativa, all'interno delle quali rientrano quelle spettanti ad amministratori di società.
L'articolo 105, comma 4 del Tuir, quindi, secondo l'Associazione va riferito soltanto alla tipologia di reddito indicata e non ai presupposti ivi contenuti per l'applicazione della tassazione separata, indicati dall'articolo 17 (discostandosi, in questo modo, dall'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 211/E del 2008).
La norma di comportamento analizza la questione sia sotto il profilo formale sia da quello sostanziale. Per quanto riguarda il dettato letterale, il Tuir equipara la deducibilità dell'indennità di fine rapporto di co.co.co. alla disciplina del trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti. Pertanto, rilevando esclusivamente la natura delle somme, non è necessario verificare la presenza delle condizioni previste dalla citata disposizione per usufruire della tassazione separata (data certa e anteriore all'inizio del rapporto). Ipotesi, quest'ultima, che in caso contrario il legislatore avrebbe esplicitato, sottolinea l'Associazione.
Esaminando la ratio legis, inoltre, la norma di comportamento osserva che il criterio della deducibilità «per cassa» dei compensi agli amministratori è stato introdotto alla fine del 1993. Alcuni anni dopo, quindi, rispetto alla previsione della deducibilità degli accantonamenti inerenti al trattamento di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, già presente nella prima versione del Tuir.
