Partiamo dalla cronaca. Nel mirino degli uomini della Guardia di finanza del Nucleo di polizia tributaria di Milano, coadiuvati dal Nucleo speciale spesa pubblica di Roma, è finito un ex funzionario dell'amministrazione finanziaria che erogava prestazioni di servizi vari non autorizzate nei confronti di società e privati cittadini. A darne notizia è stato ieri il comando provinciale di Milano delle Fiamme gialle in una nota. L'operazione ha portato all'irrogazione di sanzioni nei confronti dei committenti (30 persone fisiche, tra cui anche noti ex calciatori, come Paolo e Cesare Maldini, Walter Zenga e Anaclerio Rocco, il dj Ringo e 8 società) per un importo complessivo di 2,5 milioni di euro. Ciò in quanto i clienti hanno conferito incarichi all'ex funzionario in violazione di legge, senza preventivamente accertarsi dell'avvenuta autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza.
Proseguono intanto le attività relative al contrasto al fenomeno del doppio lavoro non autorizzato. Sul punto, peraltro, va segnalato che negli ultimi anni si sono susseguite diverse interpretazioni (sia giurisprudenziali sia di dottrina) relativamente alla competenza degli organi giudicanti nelle cause aventi ad oggetto il ricorso contro le sanzioni amministrative irrogate dagli uffici nei confronti dei propri dipendenti. In particolare, sebbene l'orientamento dei giudici di legittimità fino al 2007 sia sempre stato concorde nell'assegnare le controversie alle commissioni tributarie, pur non trattandosi di rapporti tributari in senso stretto, nel 2008 la Corte costituzionale ha ribaltato tale interpretazione. Con la sentenza n. 130 del 14 maggio 2008, infatti, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1 del dlgs n. 546/1992, facendo di fatto venir meno la competenza dei magistrati tributari sulle sanzioni per il doppio lavoro non autorizzato negli uffici finanziari. Una tesi che è stata in seguito recepita anche dalla Cassazione (si veda, per esempio, la recente sentenza n. 1864/2011, commentata su ItaliaOggi del 28 gennaio scorso). Per quanto attiene al contenzioso a tutt'oggi esistente, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, sono in arrivo per gli uffici dell'Agenzia delle entrate indicazioni operative per affrontare il «doppio binario» che si è venuto a creare proprio a causa dell'incertezza sulla corretta competenza in materia. Per le cause pendenti davanti al giudice ordinario, legittimo destinatario delle cause, i giudizi faranno il loro corso naturale. Invece per i gravami in essere presso le commissioni tributarie (nel complesso circa un'ottantina, residuo della disciplina ante-sentenza della Consulta), gli uffici dell'amministrazione finanziaria potranno eccepire il difetto di giurisdizione, sulla base della decisione della Corte costituzionale. Ciò sarà possibile sia in Ctp sia in Ctr. Anche laddove sia stata già depositata la sentenza di primo grado, infatti, il difetto di giurisdizione può essere invocato in appello, purché i giudici di prime cure non si siano già pronunciati sulla materia. Una volta che i magistrati fiscali dichiarino la propria incompetenza il procedimento dovrà essere trasferito al Tribunale territorialmente competente. In tal caso, ovviamente, sarà interesse del dipendente che si oppone alle sanzioni, e non dell'ufficio, riassumere la causa davanti al giudice ordinario, pena il conseguente passaggio da «impugnabile» a «definitivo» dell'atto mediante il quale l'ente pubblico ha irrogato le sanzioni.
