L'art. 4 del decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010 prevede un'agevolazione riservata ai soggetti titolari di reddito di impresa diretta ad incentivare lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla realizzazione di campionari, collezioni e prototipi fatti dalle imprese che svolgono attività nel settore tessile.
In particolare, il comma 2 del citato articolo prevede l'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa, nel limite complessivo di settanta milioni di euro, del valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nell'Unione europea dalle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13, 14, 15 o 32.99.20 in relazione all'attività di fabbricazione di bottoni della tabella Ateco 2007, effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010.
L'agevolazione consiste in una deduzione dal reddito di impresa del periodo di imposta di effettuazione degli investimenti agevolabili e può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo di imposta. A tal fine nel rigo RS84, colonna 1, andrà indicato l'ammontare degli investimenti sostenuti e nella colonna 2 andrà indicata la quota degli investimenti agevolabili di cui a colonna 1 che dovrà essere riportata nell'apposito rigo dei quadri di determinazione del reddito di impresa ovvero i quadri RF o RG o RC o RD.
Trova spazio nel Modello Unico Enc anche la sospensione dell'imposta sugli utili reinvestiti da parte delle imprese aderenti ai contratti di rete.
A tal fine nel rigo RS85, colonna 1, andrà indicata la quota di utili destinati al fondo patrimoniale o al patrimonio destinato all'affare relativi al periodo d'imposta di cui alla presente dichiarazione. In particolare fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete, ai sensi dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete concorreranno alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva sarà utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui dovesse venire meno l'adesione al contratto di rete.
Nella colonna 2 andrà indicata la quota di utili agevolabili di cui a colonna 1 che dovrà essere riportata nell'apposito rigo dei quadri di determinazione del reddito di impresa (quadro RF o RG o RC o RD), tenuto conto dei limiti di stanziamento di cui al citato comma 2-quinquies. Si ricorda che ai sensi del comma 2-septies dell'art. 42 del citato decreto legge, l'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
