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La cedolare secca è al debutto

del 05/04/2011
di: di Andrea Bongi
La cedolare secca è al debutto
Debutto per la cedolare secca sulle locazioni abitative. E si parte dall'Abruzzo. Con l'istituzione dei codici tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta per l'anno 2010 sugli immobili ubicati in provincia dell'Aquila, il fisco completa i tasselli mancanti per l'avvio della nuova modalità sperimentale di tassazione che anticipa quella al debutto dal 1° gennaio 2011 su tutto il territorio nazionale. I codici tributo in oggetto sono stati istituiti tramite apposita risoluzione n.38/e diffusa ieri dall'Agenzia delle entrate. Si tratta di due codici tributo necessari per il versamento della cedolare secca per le locazioni abitative in provincia dell'Aquila istituita dall'articolo 2, comma 228, della legge n.191/2009 (finanziaria 2010). I codici sono utilizzabili unicamente per il versamento a saldo dell'imposta sostitutiva nella misura del 20%, essendo il suddetto regime sperimentale valevole unicamente per il periodo d'imposta 2010. La c.d. cedolare secca dell'Aquila costituisce indubbiamente, seppur nella sua specificità, un vero e proprio test della nuova imposizione sostitutiva sulle locazioni abitative introdotta dal decreto sul federalismo municipale con decorrenza dal 1° gennaio 2011 su tutto il territorio nazionale, pertanto, ai vari passaggi che caratterizzano il debutto di questa imposta sperimentale occorre guardare con interesse perché con tutta probabilità si tratta di vere e proprie anticipazioni di ciò che sarà poi il sistema a regime. Ciò detto i due codici tributo di nuova istituzione (si veda tabella in pagina) sono dedicati uno al versamento in autotassazione da parte dei contribuenti che utilizzano il modello Unico 2011 e l'altro per tutti coloro che si avvalgono invece dell'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta e dei Caf e professionisti abilitati (modello 730). Il termine di versamento della cedolare secca dell'Aquila, si legge espressamente nel testo della risoluzione, è lo stesso previsto per il saldo dell'Irpef relativa all'anno 2010 e può essere pagata anch'essa con modalità rateale nonché formare oggetto di compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n.241/1997. Entrambi i codici tributo istituti per il pagamento della cedolare secca dell'Aquila dovranno essere esposti nella sezione «Erario» del modello di pagamento F24. Per la cedolare secca su base nazionale, quella per intenderci introdotta dall'articolo 3 del dlgs. n.23 del 14/3/2011, le entrate dovranno, a breve, istituire i codici tributo necessari per il versamento dell'acconto 2011 che la norma prevede in misura pari al 85% del totale. Senza essi infatti i contribuenti non potranno optare per la nuova imposta sostitutiva nel prossimo modello 730 o Unico2011 non avendo materialmente la possibilità di effettuare i suddetti versamenti in acconto. Se tali codici tributo non saranno diffusi entro breve termine l'avvio della nuova cedolare secca sulle locazioni abitative valevole sull'intero territorio nazionale potrebbe infatti slittare di almeno un anno. I contribuenti che intendono avvalersene già dal 2011 vorranno infatti evitare di versare gli acconti irpef sul canone di locazione preferendo anticipare, seppur all'85%, l'importo a saldo dovuto per la nuova imposta sostitutiva. Tornando alla cedolare secca dell'Aquila l'istituzione dei due codici tributo completa il mosaico normativo per la sua applicazione. La scelta dell'imposizione sostitutiva avverrà barrando l'apposita casella inserita nei quadri B ed RB del modello 730/2011 e Unico2011 persone fisiche. Il pagamento del saldo della cedolare avverrà in autotassazione con il nuovo codice 1828 oppure tramite l'assistenza fiscale con il nuovo codice 1616.

Codici post-controlli. Ieri le Entrate hanno istituito anche altri codici tributo utilizzabili dai contribuenti per il versamento parziale delle somme dovute a seguito delle comunicazioni effettuate dagli uffici a seguito degli esiti dei controlli di cui all'articolo 36-bis del Dpr 600/73. I codici sono contenuti nella risoluzione n.39/E. Grazie alla loro istituzione (sono più di 20), spiega la risoluzione, i contribuenti potranno procedere al versamento di una sola quota dell'importo contenuto nelle comunicazioni di irregolarità in luogo dell'importo complessivo della comunicazione riportato per intero sotto l'unico codice «9001».

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