
a) telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;
b) dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumo finale.
Preliminarmente si deve ricordare che con la citata circolare n. 59 l'Agenzia delle entrate ha opportunamente limitato il meccanismo speciale alle sole cessioni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio, fissandone inoltre la decorrenza al 1° aprile 2011.
Telefoni cellulari venduti agli utilizzatori. Il riferimento al commercio al dettaglio va inteso nel senso dell'art. 22 del dpr 633/72, per cui sono escluse dal meccanismo speciale le cessioni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante, di regola effettuate direttamente a utilizzatori finali, anche soggetti passivi. L'esclusione vale per le vendite effettuate da altri soggetti, che operano direttamente nei confronti di utilizzatori finali, ipotesi che si realizza però esclusivamente nel caso in cui la cessione del telefonino sia accessoria alla fornitura del traffico telefonico, anche qualora siano ceduti all'utente più telefoni cellulari riconducibili a un rapporto di accessorietà con l'operazione principale di cessione del traffico telefonico. Tale circostanza sussiste se i telefonini ceduti non superano di oltre il 10% il numero delle simcard cedute all'utente.
In ogni caso, non sussiste l'obbligo del cedente di acquisire un'attestazione o dichiarazione da parte del cessionario, anche se soggetto passivo, circa lo status di utilizzatore finale.
Quanto all'aspetto oggettivo, viene chiarito che rientrano nel regime i dispositivi la cui funzione principale sia quella di permettere di fruire dei servizi di fonia in mobilità. Sono escluse le cessioni dei componenti ed accessori, non menzionati nell'autorizzazione dell'Ue, salvo che siano poste in essere, con carattere di accessorietà, nel quadro di un'operazione principale consistente nella cessione del telefonino.
Microprocessori e circuiti ceduti a installatori. Il reverse charge si applica a tutte le cessioni prima della installazione di tali prodotti nei beni destinati al consumo finale, indipendentemente dal fatto che il cessionario impieghi i beni per la successiva installazione, anche in dipendenza di riparazione o manutenzione, sul prodotto finale. Dal punto di vista oggettivo, il meccanismo speciale si applica alla cessione dei dispositivi in esame anche quando destinati a essere installati non in un personal computer, ma in un server.
Note di credito. Le note di variazione in diminuzione emesse in relazione a vendite effettuate prima dell'1/4/2011 non seguono il regime del reverse charge. Tale regime si applicherà invece alle rettifiche per operazioni effettuate da tale data. La facoltà o l'obbligo di intervenire in riduzione dell'imponibile o dell'imposta, in questo caso, spetta al cessionario, sotto la propria responsabilità e nel rispetto dell'art. 26, dpr 633/72.
Il cedente provvederà, da parte sua, all'annotazione della variazione dell'imponibile nei propri registri.
Cessionari esteri in possesso di partita Iva nazionale. L'Agenzia chiarisce che il presupposto soggettivo per l'applicazione del reverse si realizza anche quando il cessionario, pur essendo un soggetto estero, è in possesso di un numero identificativo Iva in Italia.
Contratti di commissione. Il regime particolare si applica anche ai passaggi dei beni in questione dal committente al commissionario o dal commissionario al committente.