Di cosa si tratta. Gli artt. 1 e 1-bis della citata normativa hanno attribuito agli imprenditori la facoltà di regolarizzare i propri dipendenti, assunti in violazione totale (lavoratori in nero) o anche solo parziale (lavoratori in grigio) delle disposizioni vigenti in materia previdenziale, tramite apposita dichiarazione di emersione da presentare entro il 30 novembre 2002 (emersione automatica) o attraverso un piano individuale di emersione e successiva dichiarazione di emersione da presentare entro il 15 maggio 2003 (emersione progressiva). La medesima normativa (art. 1, comma 2, lettera a) e l'articolo 1-bis, comma 11) prevedeva che sul maggior imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati si dovesse applicare a carico dell'azienda una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di un'aliquota del 7, del 9 e dell'11% per ogni anno del triennio di riferimento.
Recentemente, il dm del 12 novembre 2009 (nella G.U. del 22 febbraio 2010) ha stabilito nella percentuale del 45% la misura dell'integrazione (a carico del fondo sociale della legge n. 388/2000, Finanziaria 2003) della quota residua rispetto alla contribuzione sostitutiva versata. L'accredito contributivo dunque non è pieno, bensì proporzionale alla contribuzione versata e integrata dall'aliquota a carico del fondo sociale.
Calcolo retributivo. La retribuzione pensionabile è quella dichiarata nella denuncia di emersione. Mentre l'anzianità contributiva relativa ai suddetti periodi deve essere ridotta secondo i seguenti criteri: aliquota sostitutiva (7, 8 o 9%), più aliquota integrabile a carico del fondo (11,57, 10,67 o 9,77%) diviso 32,70% (l'aliquota pensionistica ordinaria). Per cui:
a) il numero di contributi settimanali riferiti a periodi coperti da contribuzione sostitutiva nell'anno 2001 deve essere quindi moltiplicata per 18,57/32,7 ;
b) il numero di contributi settimanali riferiti al 2002 deve essere moltiplicata per 18,57/32,7;
c) il numero di contributi settimanali riferiti al 2003 deve essere moltiplicata per 19,67/32,7;
d) il numero di contributi settimanali riferiti al 2004 deve essere moltiplicata per 20,77/32,7.
Calcolo contributivo. Per le pensioni da liquidarsi con il sistema di calcolo contributivo o misto, il calcolo del montante relativo alle retribuzioni per i quali è stata corrisposta la contribuzione sostitutiva deve essere effettuato secondo i seguenti criteri.
1) Individuare la base imponibile annua (vale a dire la retribuzione annua oggetto di emersione) corrispondente ai periodi di contribuzione fatti valere dal lavoratore interessato in ciascuno degli anni per i quali è stata versata la contribuzione sostitutiva;
2) Determinare la retribuzione pensionabile moltiplicando la base imponibile annua come sopra terminata per ciascun anno per
- 18,57/32,70 per l'anno 2001
- 18,57/32,70 per l'anno 2002
- 19,67/32,70 per l'anno 2003
- 20,77/32,70 per l'anno 2004
L'ammontare dei contributi per ciascun anno oggetto della dichiarazione di emersione deve essere calcolato moltiplicando la retribuzione pensionabile annua per l'aliquota del 33%. L'ammontare dei contributi di ciascuno degli anni in oggetto, deve essere rivalutato annualmente al tasso di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del pil con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.
