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Casa, tempi lunghi

del 29/03/2011
di: di Benito Fuoco e Nicola Fuoco
Casa, tempi lunghi
In caso di cessione e riacquisto entro un anno della prima casa, il termine per trasferire la residenza è di 36 mesi anziché 18. Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n.282/22/10 emessa dalla Commissione tributaria regionale Lazio. Per conservare il diritto alle agevolazioni concesse per l'acquisto della prima casa, sarà quindi sufficiente che l'immobile venga riacquistato entro un anno dalla vendita della prima abitazione; l'acquirente potrà poi legittimamente trasferire la residenza in questo immobile nei tre anni successivi. Le conclusioni dei giudici regionali capitolini, scaturiscono dalla lettura del comma 4 della nota II bis all'articolo 1 della Tariffa allegata al dpr n.131/86; questa disposizione, sia pure stabilendo un termine perentorio di un anno entro il quale i contribuenti devono riacquistare il nuovo immobile, non fissa alcun termine per il suo utilizzo come abitazione principale; da ciò, gli stessi giudici regionali affermano che questo adempimento potrà coincidere con quello assegnato all'ufficio per liquidare le normali imposte di registro, stabilito in tre anni.

Come noto, la legge intende incentivare e favorire l'acquisto della prima casa prevedendo aliquote agevolate e, in caso di rivendita della medesima, riconosce un credito di imposta sul successivo riacquisto (sempre che avvenga nel termine perentorio di un anno dalla cessione del primo cespite). Nel caso trattato dai giudici regionali romani, il principio espresso, sia pure di portata ampia e generale, è stato influenzato dal fatto che per essere utilizzato dagli acquirenti, il fabbricato riacquistato aveva bisogno di importanti lavori di ristrutturazione.

Le deroghe alle «cause di forza maggiore» che anche in questo caso hanno sicuramente condizionato i giudici tributari, hanno ricevuto, anche recentemente, conferme sia dalla cassazione, che dalla giurisprudenza di merito, nonché dallo stesso ministero; la cassazione nella sentenza n.1392 del 26 gennaio 2010 riconosce l'importanza della «forza maggiore» quale evento imprevedibile e inevitabile, così grave da impedire all'obbligato di stabilire la propria residenza anagrafica nell'immobile acquistato. Anche un comportamento incolpevole o addebitabile esclusivamente all'amministrazione comunale può giustificare il ritardo nel trasferimento della residenza (Ctr di Perugia n.92/1/10). Infine nella Risoluzione n. 140/E del 2008 le Entrate, recependo il principio, hanno stabilito che una «causa di forza maggiore» non provoca la decadenza delle agevolazioni concesse per la prima casa.

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