Come noto, la legge intende incentivare e favorire l'acquisto della prima casa prevedendo aliquote agevolate e, in caso di rivendita della medesima, riconosce un credito di imposta sul successivo riacquisto (sempre che avvenga nel termine perentorio di un anno dalla cessione del primo cespite). Nel caso trattato dai giudici regionali romani, il principio espresso, sia pure di portata ampia e generale, è stato influenzato dal fatto che per essere utilizzato dagli acquirenti, il fabbricato riacquistato aveva bisogno di importanti lavori di ristrutturazione.
Le deroghe alle «cause di forza maggiore» che anche in questo caso hanno sicuramente condizionato i giudici tributari, hanno ricevuto, anche recentemente, conferme sia dalla cassazione, che dalla giurisprudenza di merito, nonché dallo stesso ministero; la cassazione nella sentenza n.1392 del 26 gennaio 2010 riconosce l'importanza della «forza maggiore» quale evento imprevedibile e inevitabile, così grave da impedire all'obbligato di stabilire la propria residenza anagrafica nell'immobile acquistato. Anche un comportamento incolpevole o addebitabile esclusivamente all'amministrazione comunale può giustificare il ritardo nel trasferimento della residenza (Ctr di Perugia n.92/1/10). Infine nella Risoluzione n. 140/E del 2008 le Entrate, recependo il principio, hanno stabilito che una «causa di forza maggiore» non provoca la decadenza delle agevolazioni concesse per la prima casa.
