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Redditi fondiari, la casa fa soglia

del 26/03/2011
di: di Fabrizio G. Poggiani
Redditi fondiari, la casa fa soglia
L'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi scatta soltanto in presenza di redditi di terreni e fabbricati per un ammontare inferiore ai 500 euro, dovendo tenere conto nella determinazione della soglia anche del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.

Questo il puntuale chiarimento dell'Agenzia delle entrate, fornito con la risoluzione n. 35/E di ieri, sui casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, con particolare riferimento al modello 730/2011.

La problematica era stata sollevata tempestivamente su ItaliaOggi dell'11 marzo 2011 che, dalla lettura della tabella «Casi di esonero con limite di reddito», aveva subito evidenziato l'asimmetria tra quanto prescritto dalle istruzioni al modello 730/2011 e quanto sancito dal comma 2-bis, dell'articolo 11, del dpr n. 917/1986.

In effetti, come indicato nel documento di prassi, nelle istruzioni al modello 730/2011 sono state inserite alcune tabelle sintetiche destinate a facilitare i contribuenti nell'adempimento dichiarativo, ma dalla lettura dell'intestazione di una di essa emergeva a chiare lettere che, ai fini della determinazione della soglia dei 500 euro in presenza di soli redditi da terreni e/o fabbricati, «… il reddito complessivo deve essere calcolato senza tenere conto del reddito derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze …».

È vero che la tabella richiamata è stata realizzata per la generalità dei casi di esonero o di esclusione ma detta indicazione poteva spiazzare i contribuenti, ritenendo di restare esonerati dalla presentazione in presenza di redditi fondiari superiori alla soglia indicata, ma per effetto della presenza dell'abitazione principale; sul punto è opportuno ricordare che il citato comma 2-bis, dell'art. 11, dpr n. 917/1986 dispone, al contrario, che il contribuente rientra nei casi di esonero soltanto quando l'importo complessivo dei redditi fondiari non risulta superiore ai citati 500 euro, ma al lordo (e non al netto) del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze, stante il fatto che per la verifica del limite indicato il reddito derivante dall'abitazione principale (e sue pertinenze) «deve» essere sempre incluso nei redditi dei fabbricati, in quanto lo stesso costituisce, a tutti gli effetti, un reddito di natura fondiaria.

Di conseguenza, l'agenzia sottolinea l'impostazione e produce un esempio significativo, al fine di comprendere meglio: se un contribuente possiede un terreno con reddito di 450 euro ed un immobile destinato ad abitazione principale con reddito imponibile di 800 euro, lo stesso è tenuto alla presentazione del 730/2011 in quanto il reddito complessivo, ancorché formato esclusivamente da redditi fondiari, ammonta ad euro 1.250, superiore alla soglia di 500 euro. Resta fermo il fatto che, anche in tal caso, l'imposta sarà determinata considerando solo l'importo pari a 450 euro, stante il fatto che per l'abitazione principale e per le sue pertinenze scatta una deduzione speculare al relativo reddito, in tal caso pari a 800 euro.

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