
Di conseguenza, ogni impresa richiedente appartenente al comparto tessile e dell'abbigliamento che investono in attività di ricerca e sviluppo per la realizzazione di prototipi e campionari, potranno indicare, nell'apposita sezione del modello Unico 2011, la percentuale anzidetta dell'importo richiesto utilizzando il modello CRT, di cui al provvedimento n. 81380/2010 dello scorso 10 settembre.
Si ricorda, inoltre, che i commi da 2 a 4, dell'art. 4 del dl n. 40/2010, convertito dalla legge n. 73/2010 con modificazioni, hanno disposto il riconoscimento di un'agevolazione consistente nell'esclusione dall'imposizione sul reddito, nel limite delle somme stanziate (70 milioni di euro) del valore degli investimenti effettuati in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, finalizzate alla realizzazione di campionari sviluppati nell'ambito dell'Ue dalle imprese che operano nei comparti del tessile, dell'abbigliamento e della fabbricazione dei bottoni, operanti rispettivamente nelle divisioni 13, 14, 15, attività 32.99.20, della tabella ATECO 2007 (cm 29/04/2010 n. 22/E).
La percentuale indicata, in ossequio a quanto indicato dal punto 4.1) del provvedimento di approvazione del modello «CRT», è stata calcolata facendo il rapporto tra il totale delle risorse stanziate dal ministero competente per la «Tremonti tessile» (o Tremonti-quater), di cui al dl n. 40/2010, pari a un massimo di 70 milioni di euro e l'importo del bonus richiesto complessivamente dalle imprese con il modello indicato che, dati ufficiali alla mano, ha toccato il tetto di circa 278 milioni di euro al 31 dicembre 2010. Nel provvedimento è stato altresì specificato che la deduzione dal reddito d'impresa dell'importo relativo agli investimenti effettuati non deve comportare un risparmio di imposta effettivo, comprese le addizionali (regionali e comunali), superiore all'importo risultante dall'applicazione della percentuale indicata (25,1903%), tenendo conto delle somme indicate nell'ultima comunicazione validamente presentata alla stessa agenzia con il modello CRT, ma senza che nella determinazione della detta percentuale si sia tenuto conto delle somme che superano il tetto massimo di 500 mila euro di risparmio fiscale, destinato ad ogni singola impresa, di cui al comma 3, dell'art. 4, dl n. 40/2010, con la conseguenza che la parte eccedente non è stata considerata nel calcolo dell'ammontare complessivo spettante del risparmio d'imposta richiesto. Detta agevolazione è riconosciuta per gli investimenti effettuati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31/12/2010, ossia nel 2010 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e fruibile nei limiti degli aiuti temporanei di importo limitato, di cui al dpcm 3/6/2009 e della decisione della Commissione Ue del 28 maggio 2009 n. C (2009)4277.