
Lo ricorda l'Agenzia delle entrate che, con un comunicato di ieri, conferma che la comunicazione, introdotta dal comma 6, dell'art. 29, dl n. 185/2008, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2008, riguarda « solo le spese agevolabili sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati ». La comunicazione deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle entrate entro i 90 giorni successivi (per i solari entro il 31 marzo dell'anno successivo) alla fine del periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute, utilizzando l'apposito software di compilazione e di invio dedicato, scaricabile direttamente dal sito all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.
La citata comunicazione non deve essere inviata se nel periodo in corso al 31/12/2010 non sono state sostenute spese relative al detto bonus o se, nel medesimo periodo, i lavori sono iniziati e conclusi. Nel modello devono essere indicate soltanto le spese sostenute nel periodo d'imposta del 2010 (per i solari), sebbene gli interventi fossero già avviati nel corso di periodi d'imposta precedenti e ancorché, nel corso di detti periodi, si fossero già effettuati pagamenti parziali e/o totali delle spese destinate alla riqualificazione energetica. È, inoltre, opportuno ricordare che i contribuenti, che vogliono ottenere la detrazione del 55%, restano obbligati a trasmettere all'Enea, entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori e a prescindere dalla comunicazione in commento, la specifica comunicazione concernente i dati relativi agli interventi definiti, utilizzato l'apposito sito all'indirizzo http://efficienzaenergetica.acs.enea.it.
Per quanto concerne l'obbligo in commento, si rende opportuno ricordare (Agenzia delle entrate, c.m. n. 21/2010, § 3.5) che l'omissione dello stesso non realizza la decadenza del riconoscimento dell'agevolazione, ma comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa, da euro 258 a euro 2065, di cui al comma 1, art. 11, dlgs n. 471/1997, disposta per l'omissione o l'irregolare invio di comunicazioni prescritte dalla disciplina tributaria. (riproduzione riservata)
Fabrizio G. Poggiani