Il contesto
Si tratta di una decina di pareri che riguardano principalmente i requisiti professionali per l'esercizio dell'attività. L'art. 71 del decreto entrato in vigore l'8 maggio scorso sta creando non pochi problemi interpretativi in relazione al fatto che la disposizione contenuta al comma 6 presenta un'evidente genericità. Ciò in quanto prevede che l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari o la somministrazione (in bar e ristoranti) è consentita a chi è «in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti». Nessun comune, in pratica, se la sente di assumersi la responsabilità di decidere se un determinato titolo di studio può, o meno, essere considerato valido, negando quindi l'autorizzazione o impedendo il sub ingresso. Succede, quindi, che la palla sia lanciata al ministero perché decida in merito ai titoli di studio di volta in volta dichiarati.
I pareri
A tale proposito, con risoluzione n. 43265 dell'8 marzo il Mise puntualizza che il diploma quinquennale di perito per il turismo non può essere ritenuto valido verificato il percorso formativo. Più complessa la questione relativa all'agente di commercio di caffè. Infatti, con il parere 27270 del 15 febbraio si rileva che la disciplina previgente al dlgs 114/1998 di riforma del commercio conteneva una disposizione che consentiva di riconoscere valida l'attività di agente o rappresentante di commercio, ai fini dell'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio il quale rappresentava il presupposto per la richiesta di rilascio dell'autorizzazione. Ma, secondo il Mise, proprio il fatto che tale possibilità non sia stata riproposta nella nuova disciplina, evidenzia la volontà del legislatore di non riproporre la previgente possibilità di riconoscimento all'agente di commercio.
Con parere 33304 del 23 febbraio, invece, il Mise ritiene che il diploma di agrotecnico (quinquennale) conseguito nell'anno scolastico 1996-97 presso un istituto professionale per l'ambiente e l'agricoltura nonché il diploma di addetto ai servizi alberghieri di sala-bar (triennale) conseguito nell'anno scolastico 1989 presso un istituto professionale alberghiero possano considerarsi requisito professionale valido per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.
Parere negativo, invece, è stato espresso con i pareri 36077 e 43282 rispettivamente del 28 febbraio e 8 marzo con riferimento alla laurea triennale in economia aziendale e alla maturità scientifica. Di particolare interesse, infine, la risoluzione 39297 del 2 marzo rivolta a una associazione e che riguarda gli eventuali requisiti per poter accedere ai corsi per l'acquisizione del titolo professionale.
A tale proposito il direttore Gianfrancesco Vecchio precisa che «la possibilità di frequentare un corso professionale per il commercio, non è vincolata al possesso preventivo da parte del soggetto aspirante di alcun titolo di studio di istruzione secondaria né comunque di alcun titolo di studio, ferma restando l'evidente necessità, in via di fatto, che possieda le conoscenze di base minime fondamentali per frequentare utilmente tale corso professionale e consentire il prescritto “esito positivo” del corso stesso».