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Bilancio consolidato, non per tutti

del 23/03/2011
di: di Fabrizio G. Poggiani
Bilancio consolidato, non per tutti
Non sarà più obbligatoria la presentazione del bilancio consolidato, in aggiunta alle altre esclusioni già previste, quando l'impresa o l'ente creditizio sarà compartecipe in imprese che, singolarmente o nell'insieme, non risulteranno rilevanti ai fini del controllo stesso. Questo quanto disposto dallo schema di dlgs al vaglio oggi del Consiglio dei ministri e destinato a recepire i contenuti della direttiva 2009/49/Ce del parlamento e del Consiglio Ue del 18 giugno 2009, che modifica le direttive precedenti (n. 78/660/Cee e n. 83/349/Cee) in tema di bilanci consolidati, di cui ai decreti legislativi n. 127/1991 e n. 87/1992. Gli artt. 1 e 2 dello schema di decreto, modificano rispettivamente l'art. 27, dlgs n. 127/1991 e l'art. 24, dlgs n. 87/1992 disponendo letteralmente che «… non sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato le imprese (e gli enti creditizi e finanziari) che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini dell'art. 29 (o comma 3, art. 2)…». Dallo stringato assunto si comprende che, oltre alle esclusioni già previste (attivo pari a euro 17,4 milioni, ricavi pari a euro 35 milioni e dipendenti occupati pari a 250 unità), la platea degli esclusi si amplierà in presenza di società (azioni, accomandita per azioni e responsabilità limitata) che controllano altre imprese non significative ai fini del medesimo controllo. Sarà necessario chiarire meglio quando emerge questa nuova situazione stante il fatto che, il comma 2, dell'art. 29, dlgs 127/1991 fa solo riferimento alle modalità redazionali del bilancio e alle imprese controllanti e controllate. Allo stato attuale, siamo in presenza di un controllo quando la controllante partecipa direttamente o indirettamente al capitale sociale della controllata con una quota superiore al 50%, mentre per il codice civile (art. 2359) siamo in presenza di un controllo quando è posseduta la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o è esercitata un'influenza dominante sulla controllata, anche in caso di particolari vincoli contrattuali.
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