- la prima è l'impersonificazione totale, cioè «l'occultamento totale della propria identità mediante l'utilizzo indebito di dati relativi all'identità e al reddito di un altro soggetto. Questa impersonificazione, spiega il provvedimento, «può riguardare l'utilizzo indebito di dati riferibili sia ad un soggetto in vita sia ad un soggetto deceduto»;
- la seconda è l'impersonificazione parziale, cioè «l'occultamento parziale della propria identità» attraverso «l'impiego, in forma combinata, di dati relativi alla propria persona e l'utilizzo indebito di dati relativi ad un altro soggetto».
Ora, per contrastare questi comportamenti e dare più sicurezza alle finanziarie, il decreto legislativo dispone una deroga alla normativa sulla privacy. Consentendo, alle società che erogano prestiti, di poter verificare i dati dei loro clienti. In particolare, il riscontro potrà avvenire attraverso informazioni fornite loro da organismi pubblici e privati, sulle persone fisiche, che chiedono dilazioni, differimenti di pagamento, finanziamenti o facilitazioni finanziarie. In particolare, il riscontro avverrà:
- su documenti di identità e di riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, anche se smarriti o rubati;
- partite Iva, codici fiscali e documenti che attestano il reddito;
- posizioni contributive previdenziali ed assistenziali.
Ovviamente, il dlgs specifica che le informazioni su reddito e partita Iva sono ottenibili solo per finalità di contrasto dei furti d'identità. Ma, a questo scopo, obbliga tutti gli organismi pubblici e privati che detengono tali dati di cui a renderli disponibili. Inoltre, il provvedimento rimanda a un futuro decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la designazione di «ogni altro dato idoneo» da mettere a disposizione delle finanziarie per effettuare i controlli necessari.
Il sistema di prevenzione. e l'archivio autofinanziato. La piattaforma che consentirà di scoprire i furti di identità nel credito al consumo, viene costituita presso il ministero dell'economia. Si tratta di un «sistema pubblico di prevenzione», che agirà sul piano amministrativo, per prevenire le frodi. Il sistema si basa su un archivio centrale informatizzato e su un gruppo di lavoro appositamente dedicato, i cui componenti resteranno in carica per tre anni. I costi del sistema graveranno interamente sugli aderenti il sistema pubblico di prevenzione. L'adesione al meccanismo di tutela e ogni richiesta di verifica, per singolo nominativo, comporteranno un pagamento, che la finanziaria richiedente informazioni, aderente al sistema, dovrà sborsare all'ente gestore. Si tratta di un contributo definito in modo da coprire sia le spese di progettazione e di realizzazione dell'archivio, sia il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore. Le tariffe per i servizi erogati saranno dettate da un prossimo decreto del dicastero dell'economia. Ovviamente, prima di poter accedere al sistema, ciascun aderente dovrà stipulare una convenzione con l'ente gestore. Al sistema di prevenzione potranno partecipare: banche (incluse quelle extraUe) e intermediari finanziari, fornitori di servizi di comunicazione elettronica, fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, gestori di sistemi di informazioni creditizie e imprese che offrono servizi antifrode.
