
Si sottolinea che malgrado il dlgs 81/08 non imponga l'obbligo, da vari articoli si evince l'indispensabilità di adottare un modello di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori. Infatti il comma 3 dell'art. 16 afferma che «la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite», e l'ultimo capoverso dello stesso comma recita «che l'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4», cioè il modello deve prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione e il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità adottate.
La legge 123 del 3 agosto 2007 ha introdotto la responsabilità amministrativa anche agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali al verificarsi dei reati di omicidio colposo (art. 589) e di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590) del codice penale.
Secondo l'art 30 del dlgs 81/2008, il modello per essere giudicato idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa deve essere idoneo a prevenire la commissione dei reati da parte dei soggetti che ricoprono una posizione funzionale nell'ente.
Pertanto, affinché si possa avere l'efficacia esimente della responsabilità bisogna dimostrare: che la dirigenza abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi; che è stato istituito un servizio di vigilanza con poteri di iniziativa e di controllo sull'osservanza del modello; che gli autori del reato lo abbiano commesso eludendo fraudolentemente il modello e che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto.
Per quanto riguarda i soggetti sottoposti al modello, per avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa l'ente è responsabile solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di controllo e vigilanza.
Per adeguarsi all'art. 30 del dlgs 81/08 un'azienda dovrebbe: adottare e attuare un sistema di gestione secondo le linee guida Uni Inail o Ohsas 18001:2007; completare il modello con gli aspetti non contenuti nelle norme tecniche o linee guida specie la gestione delle risorse finanziarie e un sistema sanzionatorio interno; istituire (Odv) l'Organismo di vigilanza; verificare nel tempo l'efficace attuazione del modello. Sarà fondamentale il momento della verifica, per non lasciare questo nuovo modello senza riscontri pratici.
La norma dlgs 231/2001 e dei collegati disposti del Testo unico sulla sicurezza prevede sanzioni in capo alle aziende, come persona giuridica, responsabile di non avere impedito ai propri dipendenti di commettere reati nell'interesse della società. Il decreto legislativo 231/01 ha introdotto la disciplina della responsabilità amministrativa per società, enti e organizzazioni, con o senza personalità giuridica. Si parlerà, tra l'altro, di come ci sia un nuovo tipo di illecito, addebitabile direttamente e autonomamente all'ente collettivo («enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica») per i reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, dai «soggetti in posizione apicale» o dai sottoposti di questi soggetti.
Gli enti possono, dunque, essere ritenuti responsabili di reati commessi da un proprio amministratore, dirigente, dipendente, o terzo mandatario e possono essere soggetti a gravi sanzioni pecuniarie e interdittive, rischiando di dover rispondere come ente collettivo al giudice penale per un'ampia gamma di illeciti.
L'ente è esonerato da tale responsabilità unicamente se fornisce la prova di avere adottato, ed efficacemente attuato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Sarà un momento di cruciale importanza in cui si dovrà analizzare la situazione con particolare attenzione.
Il convegno è rivolto a imprenditori, aziende, consulenti e associazioni, e ha l'obiettivo di fornire un'occasione d'approfondimento sul significato, sulle differenze e stato dell'arte di reati «esimenti», modelli di gestione e certificazione del Sistema gestione sicurezza (Sgs), secondo quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. Vuole essere un momento di conoscenza, approfondimento e discussione per un argomento così importante per le imprese.
Ospiti e relatori introdurranno le tematiche secondo i propri ambiti di competenza. Verranno approfonditi, tra gli altri, i seguenti macro argomenti: il Testo unico sulla sicurezza 81/2008 e il decreto correttivo 106/2009; i reati «esimenti» ex dlgs 231/2001; i modelli di gestione indicati in art. 30 del dlgs 81/2008; asseverazione e certificazione; la linea guida Uni Inail e la norma Bs Ohsas 18001:2007.
I relatori saranno il dottor Roberto Ardizzi di Au Totalconsult srl; il dottor Giuseppe Ciarcelluto, vicepresidente Aifos; il dottor Alberto Andreani della Conferenza stato-regioni e il dottor Carlo Zamponi, docente a contratto Università degli Studi de L'Aquila. Appuntamento al 26 marzo prossimo.