In primo luogo, essa esordisce rilevando che «l'art. 348 cod. pen. punisce l'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato» e trae da ciò la conseguenza che «Per esercitare la professione di dottore/ragioniere commercialista la legge richiede il superamento dell'esame di Stato e, pertanto, quella di commercialista è una professione protetta e le attività proprie di essa possono esplicarsi esclusivamente dal soggetto abilitato ed iscritto all'albo».
L'errore di impostazione è subito palese e consiste nel fatto di ritenere che la «protezione» (e, quindi, la «speciale abilitazione « che ne costituisce l'oggetto e ne delinea l'ambito) si riferisca alla «professione in sé» e alle attività che la riguardano come enunciate o come ordinariamente espletate. La sentenza, in altri termini, ritiene che sia riservata la professione di dottore commercialista in quanto tale e per tutte le attività che normalmente espletano gli iscritti all'albo.
E invece - come ci ha sempre detto con chiarezza la giurisprudenza - le cose non stanno così perché non può dirsi riservata in sé «complessivamente» una professione in quanto tale, ma possono dirsi riservate solo prestazioni ed attività specifiche di questa o di quella professione. Quindi - come ci ha sempre avvisato la giurisprudenza - occorre distinguere tra le varie attività attribuite alla professione poiché, in seno ad esse, solo alcune sono davvero riservate in senso tecnico-giuridico mentre per altre, che pure sono espletate dagli esercenti quella professione, non vi è esclusiva e non può, quindi, parlarsi di riserva; le attività senza «riserva» sono dunque espletabili professionalmente anche da iscritti in albi diversi ovvero da non iscritti ad alcun albo. La regola è chiara e ferrea: il reato previsto dall'art. 348 cod. pen. riguarda solo le attività dette «tipiche» o «riservate» di una professione sicché - in altre parole - la «speciale abilitazione» legittimante prevista dall'art. 348 cod. pen. concerne soltanto gli atti professionali che hanno il connotato di essere tipici o riservati a questa o a quella professione.
La seconda proposizione della motivazione della sentenza è ancora più sconcertante. Afferma difatti che «per stabilire se una determinata prestazione integri il reato previsto dall'art. 348 cod. pen., non è necessario rinvenire nella legge che regola la professione in tesi abusivamente esercitata una clausola di riserva esclusiva riguardante quella specifica prestazione, ma è sufficiente l'accertamento che la prestazione erogata costituisce un atto tipico, caratteristico di una professione per il cui esercizio manca l'abilitazione».
Qui siamo in presenza di una palese confusione terminologica e concettuale. E difatti, «atto tipico» e «atto oggetto di riserva» sono concetti di identico significato tecnico-giuridico, poiché è stato sempre definito «tipico» di una professione l'atto «riservato» agli iscritti di quella professione e precluso agli altri.
È allora chiaro che all'affermazione della sentenza non si riesce a dare alcun significato coerente. Difatti, se i due termini (riservato e tipico) sono equivalenti di significato, l'assunto espresso è contraddittorio perché nega e afferma contemporaneamente due realtà contrastanti; se, al contrario, i due termini non sono utilizzati in modo equivalente, non si comprende perché l'atto tipico è definito come quello «caratteristico di una professione per il cui esercizio manca l'abilitazione».
L'arcano si spiega perché, a ben vedere, il vizio di fondo del ragionamento sta, in realtà, nel fatto che la sentenza riferisce l'«abilitazione» alla professione in sé e non agli atti e alle prestazioni professionali: un vizio di fondo, questo, che travisa ogni cosa e che conduce a conclusioni aberranti, come è ormai palese.
Anche la proposizione conclusiva della motivazione lascia stupefatti. Si afferma di fatti che «orbene, il consulente del lavoro, avendo competenza in materia di redditi di lavoro dipendente, può legittimamente occuparsi della liquidazione e del pagamento delle relative imposte. Ma l'indagato prestava assistenza fiscale e contabile anche a lavoratori autonomi e imprese e, quindi, operava in un campo per il quale non aveva la necessaria abilitazione». Onestamente non vediamo come una tale asserzione, di per sé errata, possa essere in linea con le asserzioni precedenti. A parte il rilievo che non si capisce da dove la sentenza tragga la convinzione che le prestazioni in campo tributario dei consulenti del lavoro debbano limitarsi al personale dipendente; forse, ancora una volta, il vizio di fondo sta nel ritenere la riserva come riferita alla professione.
In conclusione, deve affermarsi che una sentenza siffatta, forse perché resa in un procedimento nel quale l'esame è limitato alla sola sussistenza del fumus delicti, è destinata a non lasciare alcuna traccia a non influenzare in alcun modo la costante linea giurisprudenziale che è giunta a ritenere libere ed espletabili professionalmente da chiunque le attività e gli adempimenti in materia fiscale e tributaria rese sia per dipendenti che per lavoratori autonomi o per le imprese.
