- disponeva di una stabile organizzazione, dovendo in tal caso l'imposta essere recuperata da parte della branch attraverso l'ordinario istituto della detrazione nella dichiarazione
- ha effettuato operazioni territoriali diverse dalle prestazioni di trasporto non imponibili e da quelle ad esse accessorie, nonché dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi per le quali debitore dell'Iva è il committente o il cessionario con il meccanismo dell'inversione contabile.
È da osservare che, in armonia con la direttiva comunitaria, le norme nazionali non configurano più come ostativa al rimborso l'eventuale esistenza di un rappresentante fiscale del soggetto estero; sul punto, si attendono però chiarimenti, in quanto sono state registrate indicazioni non conformi.
Per quanto concerne specificamente il rimborso dell'imposta assolta da soggetti passivi italiani negli altri stati membri dell'Ue, dall'anno scorso la materia è disciplinata dall'articolo 38-bis1 del dpr 633/72 e dal provvedimento attuativo del 1° aprile 2010 dell'agenzia delle entrate. Il comma 2 dell'art. 38-bis1 prevede che l'agenzia, ricevuta l'istanza telematica dell'interessato, provvede a inoltrarla allo stato membro del rimborso (ossia quello nel quale sono stati effettuati gli acquisti), salvo che riscontri che il richiedente, nel periodo di riferimento della richiesta:
- non ha svolto un'attività rilevante ai fini Iva
- ha effettuato unicamente operazioni che non consentono la detrazione
- si è avvalso del regime dei contribuenti minimi oppure del regime speciale dei produttori agricoli.
In presenza delle suddette cause ostative, il Centro operativo di Pescara, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, emette un provvedimento di rigetto e lo notifica, anche tramite mezzi elettronici, al richiedente, che potrà impugnarlo secondo le disposizioni sul contenzioso tributario. Se non riscontra incongruenze, invece, l'agenzia inoltra la richiesta allo stato membro di destinazione, il quale provvederà all'erogazione del rimborso, eventualmente previa esecuzione dei controlli di merito ritenuti opportuni, nel rispetto dei tempi dettati dalla direttiva 2008/9/CE, che prevede la conclusione dell'iter, al massimo, dopo otto mesi dalla ricezione dell'istanza. Il rimborso può essere richiesto con riferimento ad un periodo non inferiore al trimestre solare, né superiore all'anno solare.
