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Mod. 730 più ricco

del 19/03/2011
di: di Maurizio Bonazzi
Mod. 730 più ricco
Modello 730 più ricco per Caf e commercialisti. Quest'anno saranno infatti legittimati a chiedere un compenso per l'elaborazione e l'apposizione del visto di conformità dei modelli precompilati dai contribuenti, se contenenti la richiesta di rimborso delle imposte pagate sulle somme erogate a titolo di incremento della produttività per gli anni 2008 e/o 2009 (rigo F13 del modello 730/2011).

Ad affermarlo è stata l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 14/e del 14 marzo dalla quale si evince, inoltre, che il contribuente non è tenuto a corrispondere alcun corrispettivo al Caf solo se egli presenta un 730 debitamente e correttamente compilato in tutti campi relativi alla documentazione prodotta e, all'ulteriore condizione, che non risulti compilato il rigo F13 del modello.

I compensi. Per l'assistenza fiscale alla presentazione del modello 730, ai Caf e ai professionisti abilitati spettano, in via generale, due compensi. Il primo, previsto dall'art. 38 dlgs n. 241/1997, è a carico del bilancio dello Stato e riguarda l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni (per il 2010 dovrebbe essere pari ad 16,29 per ogni 730). Il secondo è a carico del contribuente, attiene all'attività di assistenza fiscale fornitagli e viene determinato in base alle regole del libero mercato (fatto salvo il rispetto delle tariffe professionali).

Proprio con riguardo al rapporto intercorrente tra l'utente e il soggetto autorizzato all'assistenza fiscale, occorre operare un distinguo. Vi sono infatti contribuenti che si limitano a consegnare ai Caf la documentazione – ritenuta – utile alla compilazione del 730; altri, invece, presentano il modello 730 già predisposto (in gergo «precompilato») corredato, comunque, dai documenti relativi ai campi compilati.

In relazione al solo modello 730 «precompilato», ancorché la legge non dicesse (e non dica) nulla di specifico, l'amministrazione finanziaria aveva reiteratamente precisato (v. circ. n. 16/e/2010) che il contribuente non era tenuto a erogare alcun compenso ai centri e ai professionisti incaricati all'elaborazione della dichiarazione e ai successivi adempimenti.

Le novità. Preso atto del lavoro connesso alle novità contenute nel modello 730 di quest'anno, ove compilando il rigo F13 (sulla base di quanto indicato nei punti 97 e/o 99 del Cud 2011) il contribuente chiede il rimborso delle maggiori imposte applicate sulle somme erogate a titolo di incremento della produttività per gli anni 2008 e 2009, l'Agenzia, con la citata circolare n. 14/e/2011, ammettendo che per i Caf si tratta di una «riliquidazione» di una o – addirittura – di due annualità d'imposta, ha ammesso la liceità della richiesta di un compenso al proprio cliente.

Va poi osservato che, a prescindere dalla fattispecie appena esaminata – che riguarderà solo il 730 di quest'anno – l'Agenzia ha precisato, per la prima volta, un aspetto assai importante: ossia che il contribuente non deve pagare nulla solo se la dichiarazione è «debitamente e correttamente» compilata. Il che induce a ritenere che sia consentito al Caf – e al professionista – farsi pagare il lavoro dedicato a far rilevare al contribuente – chiedendone quindi la correzione – gli errori commessi in sede di compilazione della dichiarazione.

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