Rischia di incepparsi il meccanismo di rimpatrio dei clandestini. Con un'ordinanza di ieri, la 11050, la Cassazione chiede l'intervento dei giudici di Strasburgo affinché stabiliscano se l'Italia può «intimare» ai clandestini di lasciare il territorio nazionale «quando non è possibile dare corso allontanamento coattivo», nella duplice forma in cui è previsto, immediato o previo trattenimento nei centri di accoglienza. Di più. I giudici con l'Ermellino chiedono chiarezza sull'interpretazione della direttiva Ce 115 del 2008 e in particolare sulla pena detentiva prevista dall'ultimo pacchetto sicurezza in caso di mancata collaborazione dell'immigrato irregolare all'espatrio. Nella questione si chiede se l'articolo 15 debba essere inteso nel senso che «è precluso all'Italia far conseguire alla ingiustificata mancanza di collaborazione dello straniero al rimpatrio volontario, e per questa sola ragione, la sua incriminazione a titolo di delitto e una sanzione detentiva quantitativamente superiore (fino a dieci volte) rispetto al già esaurito o oggettivamente impossibile trattenimento ai fini di allontanamento». E poi ancora, chiede la prima sezione penale, «se l'art. 2, par. 2, lettera b), della Direttiva 2008/115/Ce, può essere interpretato, anche alla luce dell'art. 8 della Direttiva medesima e degli ambiti della politica comune individuati in particolare dall'art. 79 Tfue, nel senso che basta che lo Stato membro decida di configurare come reato la mancata cooperazione dello straniero al suo rimpatrio volontario, perché la Direttiva non trovi applicazione»; «se gli artt. 2, par. 2, lettera b), e 15, par. 4, 5 e 6, della Direttiva 2008/115/Ce, devono essere all'inverso interpretati, anche alla luce dell'art. 5 della Convenzione EDU, nel senso che essi sono d'ostacolo alla sottoposizione dello straniero irregolare, per il quale non è oggettivamente possibile o non è più possibile il trattenimento, ad una spirale di intimazioni al rimpatrio volontario e di restrizioni della libertà che dipendono da titoli di condanna per delitti di disobbedienza a tali intimazioni»; se, infine, «anche alla luce del decimo considerando, del previgente art. 23 C.A.A.S., delle raccomandazioni e degli orientamenti richiamati in premessa dalla Direttiva 2008/115, dell'art. 5 della Convenzione EDU, è possibile affermare che l'art. 7, par. 1 e 4, l'art. 8, par. 1, 3 e 4, l'art. 15, par. 1, 4, 5 e 6, conferiscono valore di regola ai principi che la restrizione della libertà ai fini del rimpatrio va considerata alla stregua di extrema ratio e che nessuna misura detentiva è giustificata se collegata a una procedura espulsiva in relazione alla quale non esiste alcuna prospettiva ragionevole di rimpatrio». Gli effetti di questa ordinanza potrebbero essere immediati sui procedimenti di espulsione in corso.