Avvio delle compensazioni «oltre soglia». Ex art. 10 dl 78/2009, i crediti Iva possono essere usati liberamente in compensazione orizzontale solo fino a 10.000 . Oltre, la compensazione è ammessa:
- a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza dalla quale emerge il credito
- avvalendosi dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Al riguardo, nel provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 21/12/2009, con il quale è stata definita la disciplina attuativa dell'utilizzo obbligatorio del canale telematico dell'Agenzia, è stato previsto che la presentazione delle deleghe deve essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza dalla quale emerge il credito.
La compensazione orizzontale di crediti oltre 15.000 euro, inoltre, è subordinata alla condizione che la relativa dichiarazione annuale rechi il visto di conformità, oppure la sottoscrizione dei componenti dell'organo di controllo contabile.
Il credito Iva determinato per il periodo d'imposta 2010, al di sopra del limite di 10.000 euro, potrà dunque essere utilizzato in compensazione a partire dal 16 marzo prossimo, a condizione che sia stata presentata la dichiarazione annuale in forma autonoma entro il mese di febbraio; oltre la soglia di 15.000 euro, è altresì necessario che la dichiarazione sia «vistata» come sopra detto.
I suddetti vincoli non riguardano:
- la compensazione del credito 2010 fino al limite di 10.000 euro, effettuabile liberamente a partire da gennaio 2011;
- la compensazione del residuo credito Iva risultante dalla dichiarazione 2010 per l'anno d'imposta 2009, che ha già «scontato» i vincoli all'atto della corrispondente dichiarazione, che potrà essere effettuata fino a quando non sarà presentata la dichiarazione 2011 per il 2010;
- la compensazione verticale del credito Iva 2010, effettuata all'interno delle liquidazioni d'imposta del periodo successivi per l'assorbimento dei debiti emergenti dalle liquidazioni stesse, ancorché evidenziata, per scelta del contribuente, nel modello F24.
Occorre ricordare ancora:
- che le compensazioni orizzontali possono essere effettuate entro l'ammontare massimo, nel corso dell'anno solare 2011, di 516.456,90 euro (elevato a un milione per i subappaltatori in edilizia che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari per almeno l'80% di prestazioni fatturate in regime di inversione contabile); concorrono al limite anche i rimborsi richiesti con la procedura semplificata (o in conto fiscale);
- che dal 1° gennaio di quest'anno è scattato il nuovo vincolo introdotto dall'art. 31, dl 78/2010, che prevede il divieto di compensazione in presenza di debiti a ruolo scaduti per imposte erariali ed accessori d'importo superiore a 1.500 euro, pena l'applicazione della sanzione del 50% sul minor importo fra il credito compensato e il debito scaduto; in tale ipotesi, per accedere alla compensazione occorre preventivamente estinguere il debito in carico all'agente della riscossione, anche mediante compensazione con l'utilizzo del modello F24-Accise, secondo le disposizioni del decreto 10/2/2011.
Il versamento del saldo a debito. Per quanto riguarda i contribuenti che per il periodo d'imposta 2010 evidenziano un saldo a debito, il termine per il versamento è stabilito al 16 marzo. Tuttavia, coloro che presentano la dichiarazione Iva all'interno di Unico 2011 possono effettuare il versamento anche entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando però le somme da versare degli interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Da quest'anno la presentazione della dichiarazione annuale Iva all'interno di Unico non è più obbligatoria per nessun contribuente. È possibile, infine, effettuare il versamento del saldo ratealmente, a partire dal 16 marzo o in alternativa, solo per chi presenta la dichiarazione unificata, dal termine per il saldo delle imposte da unico, ed al massimo entro novembre.
