Fin qui il decreto legge come emendato dalla legge di conversione. Ma i giudici non ci stanno. Il tribunale di Benevento con una ordinanza resa in data 10 marzo 2011 ha rinviato la legge alla Consulta perché la esamini e si pronunci sulla sua legittimità: tra l'altro non convince la differenza tra chi ha già avuto un indennizzo e chi no. Il tribunale di Treviso-Conegliano Veneto, poi, con una sentenza pronunciata l'1/3/2011, resa nel procedimento rg 1104/2007, e quindi dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del Milleproroghe (anche se solo di un giorno), ha condannato una banca per anatocismo illegittimo. Il giudice (non sono note le motivazioni) ha dovuto certamente fare i conti con la sopravvenuta norma interpretativa. È possibile che il tribunale abbia accettato la tesi del correntista, assistita dall'avvocato Franco Fabiani di Como e cioè che la norma del Milleproroghe, per come è scritta, non sia stata ritenuta applicabile alla restituzione degli interessi anatocistici. Secondo il correntista, infatti, per la domanda di rimborso il diritto non può che decorrere dall'avvenuto pagamento di quanto ritenuto indebito, che è cosa ben diversa dalla sua semplice annotazione in conto (che rappresenta una mera formalità contabile). Al massimo la nuova disposizione sulla decorrenza del termine potrà riguardare altri diritti, come ad esempio il diritto di contestare le annotazioni sull'estratto conto. Certo che una interpretazione di questo tipo neutralizza il chiaro scopo della norma e ridà fiato ai correntisti.
