Quanto al coordinamento tra normativa regionale e statale il Notariato ricorda che: «In quelle fattispecie nelle quali la disciplina regionale esclude l'obbligo di dotazione (gli esempi più significativi sono la vendita di quota al comproprietario, e gli edifici tendenzialmente neutri quanto al consumo energetico, quali i box, le cantine, le autorimesse, i depositi) non può sussistere l'obbligo di consegna e quindi la norma non trova applicazione». Precisa inoltre il Notariato che il novellato art. 6 del dlgs 192/2005, nel (nuovo) comma 2-ter prende in considerazione la compravendita e la locazione; il dlgs. 192/2005 (e la quasi totalità delle normative regionali) prendevano in considerazione le ipotesi di «trasferimento a titolo oneroso». «Questa asimmetria», si legge nella nota, «non deve indurre a una equiparazione, ma sono certamente equiparabili alla compravendita, le fattispecie ad essa sicuramente assimilabili, come la permuta, la vendita di eredità, di quota di eredita o di azienda (nelle quali siano ricompresi edifici o unità immobiliari per le quali sussiste l'obbligo di dotazione)».
Nelle regioni che non hanno una disciplina propria, per gli edifici e le unità immobiliari ad alto consumo energetico, in base all'art. 9 dell'allegato «A» al dm 26 giugno 2009, il proprietario dell'edificio, consapevole della scadente qualità energetica dell'immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una sua dichiarazione in cui afferma che: l'edificio è di classe energetica G e che i costi per la gestione energetica dell'edificio sono molto alti. Entro 15 giorni dalla data del rilascio di detta dichiarazione, il proprietario ne trasmette copia alla regione o provincia autonoma competente per territorio. Questa procedura consente che la «certificazione energetica» possa essere sostituita dall'Autodichiarazione contenuta nell'atto notarile o in documento separato). Ciò garantisce, spiega il Cnn, una corretta informazione all'acquirente.
