
L'avvio della mediazione
La procedura ha inizio con il deposito della domanda presso l'organismo di mediazione. Quest'ultimo sarà chiamato a designare il mediatore più idoneo fra quelli già iscritti nell'apposito elenco pubblico (si veda tabella). Prima di accettare l'incarico, il professionista dovrà firmare un'apposita dichiarazione di indipendenza; qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'autonomia o determinare un conflitto di interessi deve informarne le parti prima di proseguire la propria opera. La soglia di criticità include: qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti; qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione; il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.
Lo svolgimento della mediazione
Il professionista deve fare, in particolare, in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti. Sarà comunque libero di condurre gli incontri nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Conclusi gli incontri il commercialista incaricato redige il previsto verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne autentica le firme. Quanto agli onorari (in base a quanto stabilito dal dlgs 28/2010 e dm 180/2010), le parti pagheranno una parte a testa in base al valore della lite (si veda seconda tabella in pagina). Il 70% dell'indennità andrà al professionista il 30% all'organismo.