Ambito oggettivo di applicazione del blocco. Rientrano tra i tributi interessati dal blocco delle compensazioni anche l'Irap e le addizionali ai tributi diretti. Peraltro, nel blocco in questione, rientra anche il debito relativo all'imposta di registro, per la quale non è attualmente possibile avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 17 del dlgs 241/97. La norma fa riferimento alla somma dovuta a titolo definitivo per importi superiori a 1.500 euro e in questo ammontare rientrano anche sanzioni e interessi, aggi, gli interessi di mora e le altre spese collegate al ruolo, quali quelle di notifica o quelle relative alle procedure esecutive sostenute dall'agente della riscossione e, in generale, tutte le spese rimborsabili all'agente della riscossione.
Ruoli che non consentono la compensazione. Non ha alcun rilievo il momento di notifica della cartella esattoriale che, una volta scaduta, blocca la compensazione orizzontale (le compensazioni verticali non sono in alcun caso precluse). Di fatto, si deve monitorare l'ammontare del debito alla data del 1° gennaio 2011 indipendentemente dal fatto l'iscrizione a ruolo sia definitiva o provvisoria. Quello che conta, dunque, è il fatto che sia stata notificata una cartella rispetto alla quale sia scaduto il relativo debito superiore a 1.500 euro. Per converso, laddove la cartella sia stata notificata da meno di 60 giorni, la compensazione non trova alcun limite. La preclusione regolata dalla norma non opera nemmeno nei casi in cui rispetto al ruolo sia stata concessa una sospensione mentre, nel caso di rateazione, si deve distinguere tra il mancato pagamento di una rata che lascia ancora in essere il piano di rateazione, e che va computata per l'identificazione del limite di 1.500 euro e l'ipotesi di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, circostanza questa che rende l'intero importo complessivamente riscuotibile e, dunque, la preclusione prevista dalla norma riguarda il debito complessivo residuo.
Procedure concorsuali. Un debito sorto ante procedura non blocca le compensazioni in costanza di procedura. Era questa una indicazione molto attesa dai curatori fallimentari e che, di fatto, conferma la differenza tra la norma introdotta con la manovra estiva e possibili lesioni, in caso diversa interpretazione, della par condicio.
Contestazione in corso. In caso di compensazioni effettuate in pendenza di contestazione su un ruolo, l'irrogazione della sanzione potrà avvenire nel caso in cui il contribuente sia soccombente nella controversia.
Eliminazione del blocco. In base al decreto del 10 febbraio, la compensazione di specie non necessariamente riguarda i ruoli scaduti.
Sanzione per indebita compensazione. In relazione alla sanzione applicabile la circolare prende una posizione che non appare assolutamente in linea con il dettato della norma. La circolare afferma infatti che la sanzione è comunque misurata sull'intero importo del debito, ma trova un limite nell'ammontare compensato. L'esempio che viene formulato è quello di un debito di 25 mila euro e di una compensazione per 18 mila euro: in questo caso la sanzione sarebbe pari a 12.500 euro mentre, nel caso di importo compensato inferiore alla metà del debito, invece, la sanzione corrisponderà all'ammontare compensato. Ad esempio, in presenza di un debito per 70 mila euro e di compensazione per 25 mila euro, la sanzione è pari a 25 mila euro.
