Non solo. «Va precisato che», continuano i giudici, «per stabilire se una determinata prestazione integri il reato previsto dall'art. 348 cod. pen., non è necessario rinvenire nella legge che regola la professione in tesi abusivamente esercitata una clausola di riserva esclusiva riguardante quella specifica prestazione, ma è sufficiente l'accertamento che la prestazione erogata costituisce un atto tipico, caratteristico di una professione per il cui esercizio manca l'abilitazione». Quindi, il «consulente del lavoro, avendo competenza in materia di redditi di lavoro dipendente, può legittimamente occuparsi della liquidazione e del pagamento delle relative imposte. Ma l'indagato prestava assistenza fiscale e contabile anche a lavoratori autonomi e imprese e, quindi, operava in un campo per il quale non aveva la necessaria abilitazione. Ne deriva che, allo stato, non può negarsi la sussistenza del fumus delicti».
La vicenda riguarda un consulente del lavoro di Lucca che aveva prestato assistenza fiscale, oltreché a dei dipendenti, anche ad aziende e professionisti, pur non essendo iscritto all'albo di dottore/ragioniere commercialista.
Per questo era scattata le denuncia per esercizio abusivo della professione e il sequestro dello studio. Il Tribunale di Lucca aveva convalidato la misura. Contro l'ordinanza il consulente ha presentato ricorso in Cassazione. La sesta sezione penale lo ha respinto sul punto delle responsabilità penali, confermando che si configura in questi casi un esercizio abusivo della professione, mentre lo ha accolto sul fronte sequestro dello studio. Va infatti provato il legame fra l'esercizio abusivo della professione e l'immobile. Solo su quest'aspetto ora i giudici toscani dovranno rivalutare il caso considerando un orientamento consolidato della Suprema corte secondo cui «nel sequestro preventivo di un immobile, finalizzato a impedire la protrazione dell'attività illecita, il vincolo di pertinenzialità si esprime in un'indefettibile correlazione strumentale tra immobile e reato, nel senso che l'immobile non sia semplicemente il luogo di consumazione del reato, ma costituisca il mezzo strettamente indispensabile per l'attuazione e protrazione della condotta illecita». E nel caso sottoposto all'esame della Corte il fatto che il consulente del lavoro possedesse uno studio e che questo fosse ripetutamente frequentato da un funzionario dell'Agenzia delle entrate non dimostra, secondo Piazza Cavour, il vincolo di pertinenzialità. Quindi lo studio dev'essere dissequestrato.
