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Iva e alimenti, due regimi

del 11/03/2011
di: di Franco Ricca
Iva e alimenti, due regimi
La fornitura di alimenti preparati negli stand, nei chioschi-bar mobili, nei cinema, anche se i locali sono modestamente attrezzati per la consumazione in loco, agli effetti dell'Iva costituisce una cessione di beni, poiché gli elementi che corredano la fornitura dei cibi non sono preponderanti. Le attività di catering, invece, concretizzano prestazioni di servizi, salvo che si limitino essenzialmente alla fornitura delle vivande. Questi i chiarimenti principali che la Corte di giustizia Ue ha reso con la sentenza 10 marzo 2011, a definizione di quattro procedimenti pregiudiziali riuniti (C 497/09, C 499/09, C 501/09 e C 502/09) sollevati dai giudici tedeschi. La Corte ricorda che per stabilire se una prestazione complessa, quale quella oggetto delle varie cause, debba essere qualificata cessione di beni o prestazione di servizi, occorre prendere in considerazione tutte le circostanze dell'operazione per identificarne gli elementi caratteristici e quelli predominanti dal punto di vista del consumatore medio.

Posto che la commercializzazione di un bene è sempre accompagnata da una, anche minima, prestazione di servizi, come la presentazione dei prodotti o l'emissione di una fattura, per valutare l'incidenza della prestazione debbono essere presi in considerazione solamente i servizi diversi da quelli necessariamente presenti.

La Corte ricorda inoltre di avere già chiarito che la ristorazione è caratterizzata da una serie di elementi e di atti, dei quali la cessione di cibi è soltanto una parte e nel cui ambito predominano i servizi. Diverso, però, è il caso di un'operazione avente a oggetto alimenti da asportare, non accompagnata da servizi volti a rendere più piacevole il consumo immediato in un ambiente adeguato. Nel caso in causa, si tratta di vendite, in veicoli o in chioschi di ristorazione, di salsicce, patate fritte e altri alimenti pronti per essere immediatamente consumati caldi. La preparazione del prodotto finale, tuttavia, si limita ad azioni sommarie e standardizzate, che quasi sempre avvengono non su ordinazione del cliente, ma in modo costante o regolare, in funzione della domanda in generale prevedibile, per cui essa non costituisce l'elemento preponderante dell'operazione. Per quanto riguarda gli altri elementi, osserva la Corte, non vi è personale di servizio, non vi è consulenza ai clienti, non vi è un servizio propriamente detto, non vi sono locali chiusi e climatizzati dedicati al consumo degli alimenti, non vi è guardaroba né toilette, non vi sono essenzialmente stoviglie, mobili, coperti da apparecchiare. Gli elementi dei servizi consistono infatti soltanto nell'esistenza di strutture rudimentali, ossia banchi per il consumo, senza possibilità di sedersi, che consentono a un numero limitato di clienti il consumo in loco all'aperto, che presuppongono un intervento trascurabile da parte dell'uomo. In queste circostanze, tali elementi costituiscono solo prestazioni accessorie minime e non modificano il carattere predominante di «cessione di beni» dell'operazione principale. Identica soluzione vale per l'attività di vendita di popcorn e patatine fritte nei foyer dei cinema, preparati in modo regolare e non in funzione di una specifica domanda del cliente, anche se consumati in loco in strutture sommariamente attrezzate. Riguardo, poi, alle attività di catering, che possono concretizzarsi in operazioni consistenti nella semplice preparazione e consegna di pasti pronti oppure alla prestazione completa, comprensiva della messa a disposizione di stoviglie, di mobilio, di personale ecc., si tratta comunque di una operazione unica, la cui qualificazione come cessione di beni o prestazione di servizi dipenderà dall'insieme delle circostanze di fatto. In particolare, tale attività va qualificata come prestazione di servizi, salvo che l'operatore di catering si limiti a consegnare pasti standardizzati senza alcun altro elemento di servizio supplementare, o quando risulti comunque che la fornitura di vivande rappresenta l'elemento predominante dell'operazione. Va osservato che questa precisazione è in linea con la definizione di ristorazione e catering prevista da un regolamento comunitario in corso di pubblicazione.

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