
Mobilità negli studi. Con l'interpello n. 11/2011 (si veda ItaliaOggi di ieri), il ministero del lavoro ha esteso agli studi professionali l'applicazione di due opportunità: a) l'iscrizione nelle liste di mobilità dei dipendenti licenziati per riduzione di personale, senza diritto alla relativa indennità (ma con una chance in più di essere riassunti grazie agli sconti contributivi ai quali ha diritto il datore di lavoro); b) l'erogazione ai lavoratori licenziati dell'indennità di mobilità in deroga.
La mobilità in deroga. Per fruire dell'indennità di mobilità in deroga, i dipendenti da studi professionali devono soddisfare alcune condizioni: a) 12 mesi di anzianità (alla data di licenziamento) presso lo studio professionale che lo ha licenziato, di cui sei mesi effettivamente lavorati, comprese ferie, festività e infortunio; nel computo sono comprese eventuali mensilità accreditate presso la gestione separata (per esempio, co.co.co. o lavori a progetto) in regime di monocommittenza, con reddito conseguito superiore a 5 mila euro, anche se relativo a più di un anno solare, purché conseguito nelle mensilità computabili per l'anzianità di lavoro; b) deve rendere la Did all'Inps, cioè la «dichiarazione di immediata disponibilità» al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale; è un atto importante, poiché in caso di rifiuto il lavoratore perde il diritto a qualsiasi prestazione.
L'indennità è pari all'80% della retribuzione teorica lorda spettante, da decurtare di un importo del 5,84% a titolo di contributi. Eventualmente, spetta anche l'assegno al nucleo familiare.
Mettersi in proprio. La legge n. 102/2009 (conversione dl anticrisi n. 78/2009) ha previsto alcuni incentivi ai lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga, tra cui la mobilità in deroga. In pratica prevede: a) l'erogazione del residuo trattamento (l'indennità non ancora erogata) al datore di lavoro che proceda all'assunzione del lavoratore beneficiario dell'ammortizzatore sociale; b) la medesima erogazione al lavoratore destinatario del trattamento che intenda mettersi in proprio avviando un'attività di lavoro autonomo o in cooperativa.
I due incentivi sono stati prorogati al 31 dicembre 2011 dalla legge di Stabilità. Con l'estensione della mobilità ai dipendenti licenziati degli studi, devono ritenersi estesi anche gli incentivi alle assunzioni e all'auto-impiego. Nella seconda ipotesi, il professionista-disoccupato deve presentare la domanda all'Inps entro i termini di fruizione della mobilità in deroga, specificando l'attività da intraprendere. L'erogazione avviene in due fasi: il 25% di quanto spettante alla presentazione della domanda; il restante 75% alla presentazione della documentazione attestante l'avvio dell'attività di lavoro autonomo, auto imprenditoriale, di micro impresa, o l'associazione in cooperativa.