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Accordo sulla produttività

del 10/03/2011
di: Carla De Lellis
Accordo sulla produttività
Via libera allo schema di accordo territoriale per l'applicazione della detassazione nel 2011. Lunedì, Confindustria, Cgil, Cisl e Uil hanno predisposto un testo di accordo che, firmato dalle parti sociali territoriali, consentirà alle imprese e ai lavoratori di applicare l'imposta sostitutiva del 10% su tutte le componenti rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, come prevista dai rispettivi contratti collettivi nazionali. La soluzione dovrebbe, dunque, favorire e accelerare il bonus fiscale che, quest'anno, per effetto della legge n. 220/2010 e conseguente circolare n. 3/2011 del ministero del lavoro e dell'agenzia delle entrate, è subordinato alla previsione in accordi aziendali o territoriali (ma non in quelli nazionali).

In vigore da luglio 2008, la detassazione è un incentivo che mira oggi a favorire la contrattazione aziendale, cioè quella diretta tra aziende e lavoratori al fine della maggiore produttività. Beneficiari sono solo i lavoratori del settore privato e, di questi, soltanto quelli titolari di un rapporto di lavoro subordinato. Ciò in quanto sono gli unici soggetti a essere «titolari di reddito di lavoro dipendente», che è il tipo di reddito che misura il limite (40 mila euro) per l'accesso all'agevolazione. Il bonus fiscale (cioè l'aliquota Irpef ridotta al 10%) si applica entro un limite complessivo pari a 6 mila euro lordi.

La circolare n. 3/2011 ha spiegato che la norma che ha prorogato la detassazione per l'anno 2011 ne ha ristretto l'ambito oggettivo, limitandolo alle somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. In tal modo pertanto, la concessione dell'agevolazione è stata subordinata alla circostanza che la retribuzione premiale sia erogata in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, escludendo, quindi, dal beneficio fiscale gli emolumenti premiali corrisposti sulla base di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro. In virtù di tanto, ha aggiunto l'agenzia, deve ritenersi che le retribuzioni premiali corrisposte nel 2011 siano agevolabili solo a condizione che siano erogate sulla base di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali anche preesistenti purché in corso di efficacia.

È qui che interviene l'intesa siglata l'8 marzo tra le parti sociali. Un'intesa che approva un accordo quadro territoriale che costituisce un modello utile per l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di detassazione sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione a incrementi di produttività. Il modello d'intesa territoriale prevede che le imprese possano far valere l'agevolazione fiscale sugli istituti disciplinati dal Ccnl applicato in azienda (quali, a titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro supplementare, in turni, straordinario, notturno, festivo e domenicale), erogati nell'anno 2011, nei limiti e alle condizioni fissate dalla normativa statale.

Resta ferma, tuttavia, il carattere sussidiario e cedevole dell'accordo territoriale rispetto ad eventuali intese aziendali e pluriaziendali che, pertanto, potranno meglio disciplinare i benefici a favore dei lavoratori.

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