Per gli immobili dichiarati di interesse storico o artistico locati, occorre riportare nella dichiarazione dei redditi la sola rendita catastale, calcolata applicando la tariffa d'estimo più bassa prevista per le abitazioni della zona censuaria, e non il canone di locazione. Questo vale sia per i fabbricati ad uso abitativo sia per quelli ad uso diverso. In tali ipotesi, il codice di utilizzo da indicare nella dichiarazione è il 9, incompatibile con l'indicazione del canone. Le precisazioni sono contenute nella risoluzione n. 28 del 9 marzo 2011, con la quale l'Agenzia delle entrate risponde ad alcune richieste di chiarimenti. L'Agenzia ricorda che il reddito di questi immobili è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria in cui è collocato il fabbricato, in base all'art 11, comma 2, della legge n. 413/91. Questa disposizione ha dato origine a dubbi sulla portata dell'agevolazione, oramai risolti dalla consolidata giurisprudenza della corte di cassazione. La Corte suprema, osserva la risoluzione, ha infatti stabilito che l'agevolazione tributaria in esame, consistente nella particolare modalità di determinazione del reddito sopra richiamata, è riferibile agli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1089 del 1939, sia se concessi in locazione a uso abitativo, sia se concessi in locazione a uso diverso. L'orientamento del giudice di vertice è stato recepito dall'amministrazione con la circolare n. 2/2006, con la quale, su conforme parere dell'avvocatura dello stato, è stata abbandonata la tesi della precedente circolare n. 9/2005 e sono state impartite istruzioni per l'abbandono delle liti. In questo contesto, la risoluzione conferma, per i contribuenti titolari di diritti reali sugli immobili vincolati concessi in locazione, la possibilità di compilare il quadro dei redditi dei fabbricati dei modelli 730/2011 e Unico/2011 senza indicare l'importo del canone di locazione. I contribuenti, pertanto, dovranno limitarsi a riportare nel quadro gli altri dati, indicando nella colonna 2, relativa al codice di utilizzo, il codice residuale 9. La risoluzione avverte che è stata pertanto prevista l'incompatibilità tra il codice di utilizzo 9 e l'indicazione del canone di locazione, sia nei prodotti di compilazione della dichiarazione forniti dall'Agenzia, sia nelle procedure di controllo, sia nelle specifiche tecniche.