Viene inoltre finalmente individuato un regime fiscale per quei fondi che investono in beni diversi dagli strumenti finanziari. Il regime di tassazione dei fondi comunitari armonizzati, infatti, sarà applicabile a tutte le tipologie di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani (diversi dai fondi immobiliari) di cui l'art. 4 del decreto n. 228 del 1999 consente la costituzione e che, fino ad oggi, non sono stati sviluppati considerata l'incertezza della disciplina fiscale applicabile. Si tratta, in particolare, dei fondi che investono il loro attivo in crediti, titoli rappresentativi di crediti e in ogni altro bene per il quale esista un mercato e sia determinabile con certezza il valore con una periodicità almeno semestrale (per esempio, beni d'arte). Nell'estendere il regime fiscale dei fondi comunitari armonizzati a tutte le tipologie di fondi italiani, sono state introdotte alcune modifiche volte ad agevolare i partecipanti nel recupero delle perdite derivanti dalla partecipazione al fondo e nell'applicazione dell'imposta da parte dei partecipanti. In particolare, viene previsto il rilascio della certificazione di minusvalenza con riferimento a ciascuna operazione di rimborso, anche parziale, delle quote di fondi comuni e l'applicazione del regime del risparmio amministrato, quale regime naturale di tassazione delle quote di fondi.
Per quanto concerne i risultati negativi di gestione accumulati dai fondi italiani e dai fondi lussemburghesi storici viene introdotto un meccanismo di recupero che adotta la stessa regola di compensazione esistente nel sistema attuale. Al fine di rimuovere l'incompatibilità dell'ordinamento interno con il diritto comunitario oggetto della procedura di infrazione n. 4145/2008 sono state, infine, apportate alcune modifiche al regime fiscale dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comunitari non armonizzati istituiti negli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella c.d. white list e soggetti a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, i quali non concorreranno più alla formazione del reddito imponibile dei partecipanti, ma saranno assoggettati a una ritenuta nella misura del 12,50%.
*direttore settore fiscale Assogestioni Comitato di redazione Sfef
