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La mobilità entra in studio

del 09/03/2011
di: Pagina a cura di Daniele Cirioli
La mobilità entra in studio
Mobilità estesa ai professionisti. I dipendenti degli studi professionali (anche se individuali), infatti, hanno diritto a iscriversi nelle liste di mobilità, così da poter scontare un'assunzione agevolata in caso di nuova occupazione. Gli stessi lavoratori, inoltre, in presenza di anzianità lavorativa presso lo stesso studio di almeno dodici mesi di cui sei di lavoro effettivamente prestato, hanno diritto alla indennità di mobilità in deroga. Lo precisa, tra l'altro, il ministero del lavoro nell'interpello n. 10 di ieri che estende il campo di applicazione degli ammortizzatori sociali, sulla base di una nozione più ampia di «datore di lavoro» fornita dalla Corte di giustizia europea.

Iscrizione nelle liste di mobilità. Due i quesiti formulati dall'Ordine dei consulenti del lavoro e dalla Confprofessioni. Il primo chiede parere in ordine alla possibilità d'iscrivere nelle liste di mobilità i dipendenti licenziati da studi professionali. Da un esame della normativa, spiega il ministero, risulterebbe una risposta negativa, in quanto la disciplina concernente la procedura di mobilità (che serve a evidenziare i presupposti necessari per l'iscrizione dei lavoratori sospesi o licenziati nelle liste) riguarda soltanto le «imprese», ambito al quale non vengono normalmente ascritti gli studi professionali. Tuttavia, aggiunge il ministero, la normativa va ora reinterpretata alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia delle comunità europee nella causa C/32 del 16 ottobre 2003. La sentenza afferma che occorre incentrarsi su una nozione intesa in senso ampio di «datore di lavoro», superando quindi lo stretto perimetro della nozione di imprenditore e intendendo con quest'ultima qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo su un determinato mercato. In linea con questo nuovo orientamento, il ministero estende agli studi professionali la disciplina sulla procedura di mobilità (riservata alle sole «imprese», come detto) con la conseguenza che i lavoratori da questi dipendenti, licenziati per riduzione di personale, hanno diritto a iscriversi nelle liste di mobilità (senza diritto, però, alla relativa indennità, ma al beneficio di rappresentare un'ipotesi di assunzione agevolata).

Ammortizzatori in deroga. Il secondo quesito riguarda la possibile fruizione, da parte sempre dei lavoratori dipendenti da studi professionali, delle risorse finanziarie destinate all'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga, ai fini della percezione dell'indennità di mobilità in deroga. La risposta è affermativa. Con le varie normative anticrisi, spiega il ministero, il legislatore ha inteso estendere le misure di sostegno del reddito alle categorie di lavoratori normalmente escluse a causa del settore di riferimento, della dimensione aziendale o del tipo di contratto di lavoro, trattandosi di datori di lavoro, anche non imprenditori, non aventi diritto alla cigs, ovvero di aziende che pur avendo diritto alla cigs o alla mobilità ne hanno già fruito superando i limiti di durata. Sono trattamenti, aggiunge il ministero, che possono essere concessi con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, con anzianità lavorativa presso lo stesso datore di lavoro di almeno novanta giorni, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione.

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