Le condizioni
Per poter fruire della detrazione del 55%, che relativamente ai pagamenti effettuati nel 2010 viene ripartita per l'ultima volta in cinque rate (diventano 10 per le spese sostenute nel 2011), è necessario che l'intervento risponda a determinati requisiti di risparmio energetico che devono essere indicati in un'apposita scheda informativa da inviare all'Enea a cura di cura di un tecnico abilitato, entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori. Oltre a tale adempimento, è necessario che il contribuente acquisisca l'asseverazione di un tecnico e l'attestato di certificazione energetica (per taluni lavori non sono richiesti). È poi indispensabile che il pagamento della fatture (che devono indicare la manodopera utilizzata) avvenga mediante bonifico.
Deroga
Posto che l'agevolazione viene riconosciuta solo se l'intervento risponde a determinati requisiti tecnici (accertati dalla documentazione che viene rilasciata dopo il collaudo), è evidente che in assenza di una norma derogatoria il contribuente, stante l'immanente principio di cassa applicabile a tutti gli oneri detraibili a cui non si sottraggono le norme sul 55%, si sarebbe trovato nell'impossibilità di detrarre le spese sostenute nell'anno in cui i lavori non giungevano a conclusione. Da qui l'art. 4, comma 1-quater, del decreto 19/2/2007 che consente al contribuente ancora privo della documentazione tecnica, in quanto l'intervento è ancora in corso di realizzazione, di usufruire della detrazione spettante per le spese sostenute in ciascun periodo d'imposta, purché attesti che i lavori non sono ultimati. Il che non pare stia a significare che al contribuente è lasciata la scelta di decidere se operare la detrazione con riferimento all'anno in cui è stata sostenuta la spesa o a quello di ultimazione dei lavori, ma semplicemente che la detrazione è permessa, sempre e solo, nell'anno (o negli anni) in cui sono stati eseguiti i pagamenti e a condizione che venga autocertificato che si tratta di lavori in corso al 31/12.
Comunicazione
Il modello di comunicazione, che deve essere inviato solo nel caso in cui sia verificata la doppia condizione che nel 2010 il contribuente abbia sostenuto delle spese e che i lavori non si siano conclusi al 31/12, dovrebbe (anche) essere sostitutiva dell'attestazione richiamata nell'art. 4 del decreto interministeriale del 2007.
