
È questo, in estrema sintesi, il contenuto saliente della risoluzione n. 26/e diffusa ieri dall'Agenzia delle entrate.
Le diverse impostazioni contabili che possono derivare dal regime al quale la società è soggetta non snatura dunque la sostanza economica dell'operazione che, si legge nella risoluzione in commento, altro non è che un rimborso di quota parte del capitale ai soci. L'assegnazione delle azioni, che costituisce un momento conseguente di tale operazione, non costituisce un effettivo trasferimento di ricchezza a favore di questi ultimi e non modifica l'entità dell'investimento dagli stessi effettuato al patrimonio della società.
L'operazione, precisa la risoluzione in commento, deve essere quindi assimilata ad un aumento gratuito di capitale mediante passaggio di riserve a capitale.
A tale proposito, si legge nella risoluzione, «... l'articolo 47, comma 6, del Tuir, dispone che, in caso di aumento del capitale, le azioni gratuite di nuova emissione non costituiscono utili per i soci; tuttavia, se e nella misura in cui per l'aumento del capitale siano state impiegate riserve di utili, la successiva riduzione del capitale costituisce utile per i soci». Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 5, del Tuir, continua la risoluzione, il numero complessivo delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al numero di quelle già possedute ed il valore unitario delle stesse si determina dividendo il costo complessivo delle azioni già possedute per il numero complessivo delle azioni.
Nell'ipotesi in cui la società che procede all'assegnazione delle azioni proprie sia una banca o una società di assicurazioni, precisa infine il documento di prassi, non si generano componenti reddituali in grado di concorrere alla formazione della base imponibile Irap.